Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Sezioni Unite Cassazione: La separazione dei coniugi e la cessazione del comodato d'uso della casa familiare

L'intervenuta separazione dei coniugi non è di per sé fatto determinante e legittimante la revoca del comodato d'uso. Tutto dipende dal tipo di contratto


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile a sezioni unite, sentenza n. 20448 dl 29 Settembre 2014.

L'intervenuta separazionedei coniugi non è di per séfatto determinante e legittimante la revoca del comodatod'uso sulla casa coniugale. Quando il comodato è destinato a soddisfarele esigenze della famiglia, tale scopo permane anche dopo la separazione.

E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione, pronunciatasi a sezioniunite per comporre un contrasto giurisprudenziale in merito.

La Corte spiega che nelcodice civile esistono due diverse discipline per il comodato:una inerente il comodato in senso stretto, regolato agliarticoli 1803 e 1809 c.c.; l'altra concernente il c.d. "comodatoprecario" di cui all'art. 1810 c.c..

Nel primo caso il comodato si costituisce con la consegna della cosa per un tempo determinato o perun uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale.

Nelsecondo caso non vi è invece una previa pattuizione di un termine, né èpossibile desumere la destinazione che comodante e comodatariovogliono imprimere alla cosa; solo in questo caso, quindi, sarebbepossibile al comodante richiedere la cosa in ogni momento, senzaparticolari incombenze.

Nel caso esaminato dalla Corte la casa era stata concessa incomodato d'uso ai coniugi e risultava evidente il fine del comodato che era quello di permettere il regolare svolgimento della vita familiare. Taledestinazione, secondo i giudici del merito – interpretazioneavallata anche dalle sezioni unite – non viene meno aseguito della separazione dei coniugi, se nella casa familiare restanola moglie e i figli a carico.

Ciònon significa che, in ogni caso, debba essere tutelata in ogni caso la posizionedel comodatario a discapito del comodante; la Corte specificasolamente che è onere del giudice del merito indagare circa gliaccordi presi dalle parti al momento dell'insorgere del contratto dicomodato, per poi procedere alla qualificazione del contratto nellaprima o nella seconda categoria sopra esposta. Sarà onere delleparti provare in corso di causa l'esistenza delle circostanze difatto idonee a ricondurre la fattispecie all'uno o all'altro caso.Tale operazione è indispensabile per decidere quale tipo didisciplina codicistica applicare.

In definitiva, la Suprema corte rigetta il ricorso proposto dalcomodante, le cui istanze erano state già respinte in primo e in secondo grado, esponendo il seguente principio di diritto: “perchèl'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilasciodell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione dellacasa familiare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con unodei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capoall'assegnatario, ancorchè diverso) sia stato in precedenzacostituito un contratto di comodato che abbia contemplato ladestinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti opattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia statafissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibiledall'uso per la quale la cosa è stata consegnata e quindi alladestinazione della casa familiare, applicandosi in questo caso leregole che disciplinano questo istituto”. In questo caso ilcomodante potrà chiedere la restituzione dell'immobile solo“in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno”,da provare in sede processuale.

Per approfondimenti ulteriori si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Data: 04/10/2014 11:40:00
Autore: Licia Albertazzi