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GDP di Macerata: La deroga convenzionale al foro del consumatore è valida solo se si dimostra che la diversa competenza è stata oggetto di specifica trattativa



In materia di tutela dei consumatori, l'art.33, lett. u) del Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) nel sancire la vessatorietà della clausola chestabilisce come sede del foro competentesulle controversie una località diversada quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, è frutto di una scelta legislativa che hainteso determinare una competenza inderogabile ed esclusiva.

Cosìha stabilito il giudice di pace diMacerata, Giuseppe Fedeli, con ordinanzadel 9 maggio 2014 (causa n. 35/14 R.G.), in un giudizio scaturente da attodi citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Richiamando anche giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 505/2014), siasulla preesistente norma dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., sia sull'art.33, lett. u) del Codice del Consumo, che ne costituisce il "clone", il giudicemaceratese ha preliminarmente sottolineato la ratio della disciplina dei contrattistipulati tra consumatori e professionisti: applicabile a tutti i contratti inessere tra le due parti a prescindere dalla tipologia negoziale dalle partiposta in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto. Per cui, per escludere la competenza del "forodel consumatore" sancita dalla stessa disciplina (ex art. 33, lett. u) delCodice del Consumo), ha affermato il giudice, il professionista deve “fornire la prova chela diversa competenza sia stata negoziata in base a specifica trattativa e che da ciò non derivi uno squilibrio significativo dellereciproche posizioni contrattuali”, come previsto dall'art. 34, 4° comma, Cod.Cons.

Nonrilevando traccia in atti di alcuna trattativa individuale tra le parti ingrado di escludere la vessatorietà della clausola, il Giudice di Pace hapertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale, nonché la conseguentenullità del decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto revocandolo, assegnandoalle parti il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processodinanzi al giudice dichiarato competente.

Data: 24/09/2014 09:00:00
Autore: Marina Crisafi