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Cassazione: va mantenuta anche la ex moglie che lavora se c'è un forte squilibrio tra i redditi

Anche se lei è economicamente indipendente, l'ex marito la deve mantenere per garantire lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio


L'ex marito è acapo di un'azienda floro-vivaistica, con serre e negozio espositivo e dirivendita, l'ex moglie invece vive del proprio lavoro da dipendente a bassoreddito in un piccolo appartamento di proprietà e deve anche accudire due figli, uno dei quali portatore di handicap.

Un caso come tanti di cui si è occupata la Corte di Cassazione. Questa volta per stabilire se sia legittima la decisione dei giudici di merito di riconoscere un assegno di mantenimento alla ex moglie anche se lei ha già un suo lavoro.

Secondo la Cassazione l'evidente squilibrio delle rispettive risorse economiche, legittima la decisione dei giudici di merito diriconoscere un assegno divorzile afavore della donna.

Così la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19382 depositata il 15 settembre2014, ha confermato le statuizioni dei giudici di merito considerando decisivoil notevolissimo divario economico sussistente tra i due ex coniugi.

Pergiurisprudenza ampiamente consolidata (cfr., ex multis, Cass. n. 2156/2010), haricordato la Corte, “l'assegnoper il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo godutodurante la convivenza matrimoniale".

La Corte ha considerato rilevante ai finidella valutazione positiva sulla determinazione dell'assegno divorzile, ancheil “personalecontributo dato dalla moglie all'allevamento dei figli, e in particolare l'accudimento delprimogenito, portatore di un handicap senso-motorio che ancor oggi ne limita lapossibilità di autonomia”.

Al contrario ha considerato apodittiche “le affermazioni del ricorrente circa lareiezione della domanda di invalidità del figlio maggiorenne”, così come “la circostanza che egli goda attualmente diuna borsa di studio”, la Suprema Corte haquindi rigettato il ricorso condannando l'ex marito alle spese delgiudizio.

Data: 05/10/2014 09:30:00
Autore: Marina Crisafi