Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Assegno divorzile e breve durata del matrimonio. La recente sentenza della Cassazione (n.18722/2014)

L'art. 5 della Legge sul divorzio (L. n. 898/1970) indica vari criteri cui il giudice si attiene nel quantificare l'entità dell'assegno divorzile dovuto al coniuge


A cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo (Bari)

L'art. 5 della Legge sul divorzio (L. n. 898/1970) indica vari criteri cui il giudice si attiene nel quantificare l'entità dell'assegno divorzile dovuto al coniuge. Tuttavia, secondo la sentenza della Cassazione n. 18722 del 04/09/2014, il giudice può determinare l'importo di detto assegno anche tenendo conto della breve durata del matrimonio, non essendo tenuto a considerare analiticamente tutti gli altri criteri indicati dal suddetto art. 5. Il giudice può dunque considerare solo quelli più rilevanti nel caso di specie (come appunto, il criterio della breve durata del matrimonio).

Nel caso in esame la Corte d'Appello di Roma, nel procedimento di divorzio tra due coniugi, poneva a carico del marito un assegno pari a 200 euro mensili in favore della moglie in virtù dell'Inadeguatezza dei mezzi di quest'ultima, comparati con quelli dell'ex marito e della breve durata (due anni) del matrimonio.

La ex moglie, avverso questa sentenza, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'erronea valutazione, da parte della Corte di Appello, dei criteri indicati dal comma sesto dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970 (Legge sul divorzio) con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi e delle consistenze patrimoniali della ex moglie, non comparati ai medesimi elementi in capo all'ex marito.

In particolare, secondo l'ex moglie, non era stato valutato che l'ex marito godeva di un reddito 16 volte superiore al suo e di un patrimonio ben più cospicuo a fronte del reddito modestissimo della ex moglie e della mancanza di qualsiasi redditualità presente e futura dagli immobili di sua proprietà.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il suddetto motivo di ricorso e ha, tra l'altro, osservato che la Corte d'Appello ha correttamente verificato l'inadeguatezza dei mezzi della ricorrente rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio tenendo conto, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, degli indici reputati più rilevanti tra quelli indicati nell'art. 5 comma sesto della I. n. 898 del 1970, non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti.

In particolare, secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha giustamente considerato prevalente - rispetto agli altri criteri indicati dal suddetto art. 5 - il criterio della durata del matrimonio, molto breve nel caso di specie.

Data: 14/10/2014 18:10:00
Autore: Avv. Silvia Delcuratolo