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Cassazione: viola la privacy il comune che non utilizza il plico chiuso per notificare la sanzione "particolare"



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, sentenza n. 18812 del 5 Settembre 2014.

Seil Comune non assume i dovuti accorgimenti, è tenuto a risarcire ildanno per violazione deldiritto alla privacy deldestinatario di provvedimento sanzionatorio inerente violazioneamministrativa legata al fenomenodella prostituzione, nelcaso in cui la notifica avvenga non in plico sigillato. E' quanto haconfermato la Suprema corte avallando la decisione del giudice delmerito, dichiarando in parte inammissibile il ricorso proposto da unComune italiano.

L'ordinanzaingiunzione, dopo un primo tentativo (fallito) di notifica a mezzoservizio postale presso il domicilio eletto dal resistente, era stataaffidata per la notifica ai messi comunali, i quali provvedevano allastessa a mezzo plico, non in busta chiusa, alla residenza deldestinatario, dunque a mani alla madre dello stesso.

Il destinatario della sanzione lamentava che sua madre era venuta in questo modo a conoscenza dellavicenda.

Ma c'è di più. L'uomo si trovava in una particolare dato che era in corso una causa di separazione e la conoscenza da parte di terzi di una simile sanzione sarebbe stata idonea a provocargli serio pregiudizio.

LaSuprema corte, pur disconoscendo l'esistenza di un vero e proprioobbligo a carico della pubblica amministrazione di procedere in ognicaso alla notifica presso il domicilio eletto dal destinatario – enon, come nel caso di specie, eseguirla presso la residenza – fariferimento ai principi generali di trasparenza, lealtà eimparzialità della pubblica amministrazione, data l'evidentemanifestazione di preferenza del destinatario ad interloquire conl'ente pubblico in modalità particolare.

LaCassazione conferma come sia applicabile al caso di specie l'art. 15del d. lgs. 196/2003 (codice privacy) il quale afferma che “sussisteresponsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamentoillegittimo dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 c.c., cioè aisensi della norma del codice civile sulla responsabilitàper l'esercizio di attività pericolose. In questosenso, la pubblica amministrazione procedente avrebbe potutosottrarsi all'obbligo risarcitorio solo provando di avere adottatotutte le misure idonee ad evitare il danno; circostanza nondimostrata in grado di merito. Nella specie, il Comune avrebbe dovutoprovare di non aver potuto ricorrere a nessun'altra forma dinotifica, che, “seppur non imposta dalle leggi in materia,avrebbe consentito, più adeguatamente rispetto alla notifica a mezzodei messi comunali, di evitare il danno derivante dal trattamento deidati sensibili, ricollegabile alla propagazione del contenutodell'oggetto della violazione sanzionata con l'ordinanzaingiunzione”. Di conseguenza, il comportamento dell'entecomunale “non si è affatto concretato nell'aver adottato tuttele misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell'art. 2050 c.c.Ciò, per l'assorbente ragione che la cautela da osservarsi dalComune, quale titolare del trattamento di dati personali, nellagestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto dellaviolazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamentedell'art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi,la notificazione al domicilio eletto”.

Data: 15/09/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi