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Riforma della giustizia: potere agli avvocati, principali artefici della “degiurisdizionalizzazione”



Arbitrati, negoziazione assistita ed escussionetesti fuori dal processo, rappresentano il perno dell'unico decreto legge varato dal Consiglio deiMinistri, nell'ambito del pacchetto di riforma della giustizia civile, che dovrebbediventare operativo nei prossimi giorni, dopo la firma del Capo dello Stato ela pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Arteficidella quasi impronunciabile “degiurisdizionalizzazione”, oggetto deldecreto, saranno proprio gli avvocati,ai quali la riforma fornirà gli strumenti per contribuire a dimezzare l'arretratodi oltre 5 milioni di cause civili, secondo la sfida lanciata dal Governo e dalpremier Renzi.

Principi del foro o difensori alle primearmi, toccherà a tutta la categoria il ruolo di risolutori delle controversiefuori dalle aule di giustizia, tramite le due misure contenute nello schema didecreto legge: arbitrato e negoziazioneassistita.

Il primo prevede l'introduzione di una “translatio iudicii”, ossia di untrasferimento vero e proprio dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale, pertutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello,eccetto quelli sui diritti indisponibili. Previa istanza congiunta delle parti,la causa sarà trasferita, dunque, dal giudice al Consiglio dell'ordine forense circondariale che provvederà allanomina di uno o più arbitri individuatitra gli avvocati iscritti all'albo da almeno tre anni per la prosecuzionedel procedimento. Il lodo finale avrà valore di sentenza.

La seconda, invece, dedicata, salva semprel'esclusione dei diritti indisponibili, alle parti che vogliono comporre lalite amichevolmente attraverso una convenzionecon l'assistenza dei propri difensori. La negoziazione è condizione di procedibilità per diverse materie e va comunque tentata, prima di adire ilgiudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le richieste dipagamenti di somme entro i 50 mila euro. La procedura della negoziazione assistita da un avvocato viene estesadal decreto anche alle separazioniconsensuali e ai divorzi su domanda congiunta, purché non siano presentifigli minori, portatori di handicap grave o maggiorenni non autosufficienti. Gliaccordi che compongono le controversie, sottoscritti dalle parti e dai loroavvocati, costituiscono titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipotecagiudiziale.

Ad assumere rilievo, inoltre, ai fini degliobiettivi di snellimento e semplificazione, è la possibilità per i legali di raccogliere le testimonianze, attestando l'autenticitàdelle dichiarazioni scritte agli stessi rese fuori dal processo.

Vedi anche:
- Speciale Riforma: ecco i dodici punti che “rivoluzioneranno” la giustizia italiana. In allegato il testo e una raccolta di articoli di approfondimento

- RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema e testo provvisorio del DECRETO LEGGE Renzi-Orlando

Data: 03/09/2014 16:40:00
Autore: Marina Crisafi