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Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali nel Pubblico Impiego: condizioni e limiti



di Gerolamo Taras - In presenza di graduatorie valide ed efficaci, allaprovvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmenteattraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione, la possibilità di bandire un nuovoconcorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dallegislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità edefficacia dell'azione amministrativa. L' istituto non trova invece applicazioneper i posti istituiti o trasformati successivamente alla data di pubblicazionedelle graduatorie.

In due recentisentenze il Consiglio di Stato con la sentenza n. 03407/2014 del 04/07/2014 (Sezione VI) e con la sentenza n. 04119/2014 del 1°agosto 2014 (Sezione Terza) haribadito molto chiaramente questi concetti, così da togliere qualsiasi dubbiointerpretativo per l' operatore.


Nella sentenza n. 03407/2014 viene esaminata, attraverso un breve excursus storico, la normativa di riferimento.

Dalla previsionedel Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d. P.R. 10 gennaio 1957, n.3), il cui articolo 8, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio1975, n. 305, stabiliva che l'amministrazione ha facoltà di conferire,oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alladata di approvazione della graduatoria, si è passati ad una previsionenormativa, a regime, inserita nel regolamento recante norme sull'accesso agliimpieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio1994, n. 487), che ha previsto che legraduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesidalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti peri quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale datadovessero rendersi disponibili … Tuttavia, a dare all'istituto dellautilizzazione delle graduatorie concorsuali la dignità di regola generale perle assunzioni di personale pubblico, introdotta con disposizione di rangolegislativo, è stato l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244(legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all'art. 35 del d..lgs.165/2001; in base a tale ultima disposizione, le graduatorie dei concorsi peril reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangonovigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli enti locali,l'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli entilocali) ha previsto che “per gli entilocali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre annidalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che sivenissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione peri posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorsomedesimo”.

“In definitiva, l'art. 3, comma 87, della legge 24dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hannovalidità triennale, decorrenti dalla loro pubblicazione, ha introdotto a regimeun istituto ordinario di reclutamento del personale pubblico, positivizzato dauna fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale deiconcorsi (d.P.R. n. 487 del 1994): l'ambitooggettivo di applicazione dell'istituto generale di utilizzazione dellegraduatorie per "scorrimento" è poi riferito, indistintamente, atutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo odoggettivo”.

“In tale consolidato quadro normativo, appare naturaleritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza dellaAdunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la sceltadell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggettiidonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata conparticolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicatiprincipi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, daesigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficaciadell'azione amministrativa)”.

Nella sentenza n. 04119/2014 (ribadito che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficacirappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organicomentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione) viene invece rimarcata … la specifica limitazione dell' applicazionedell' istituto ai posti che non siano di"nuova istituzione o trasformazione". “La regola, sebbene contenutanella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generalee, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazionipubbliche”.

Vi si legge:

l'esclusionedello scorrimento della graduatoria concorsuale per la copertura di posti dinuova istituzione o trasformati … prevista dall'art. 91, comma 4, del d.lgs.267/2000 ( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ),costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche allealtre amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Aziende sanitarie locali.

Tale disposizione, infatti, espressione di un principio generale, mira adevitare che le pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare lapianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria,i cui nomi sono già conosciuti (cfr. TAR Sardegna, I, 17 luglio 2013, n. 552;TAR Basilicata, 6 aprile 2012, n. 171).

Alla luce di tale principio la disposizione dell'art. 18, comma 7, deld.P.R. n. 483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per ilpersonale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), laddove stabilisceche “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci … per eventuali coperturedi posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entrotale data dovessero rendersi disponibili”, dev'essere pertanto interpretata nelsenso che, per potersi far ricorso alla graduatoria durante il periodo divigenza della stessa, deve trattarsi della copertura di posti già esistenti (ed occupati ) alla data della sua approvazione ( o comunque coperti proprio aseguito di tale approvazione ) e che successivamente a tale data si rendano“disponibili”.

L' istituto non è applicabile, non solo ai posti di “nuova istituzione”, ma anche ai posti giàesistenti al momento dell' approvazione della graduatoria e successivamentetrasformati, come contemplato espressamente dalla disposizione di cui all'art. 91, comma 4, deld.lgs. n. 267/2000.

Particolarmente significativa la valutazione dellafattispecie operata dal Consiglio di Stato “l'articolo 91, comma 4, cit. sottende una logica presuntivainsuscettibile di valutazione e prova contraria, tendendo la relativaprevisione ad evitare in assoluto qualsiasi ipotesi di pericolo di impropriacommistione dell'interesse pubblico che presiede al disegno della piantaorganica del personale ed al reclutamento dello stesso con gli interessiprivati in fatto con lo stesso convergenti.

In parole povere: il provvedimento che dispone l'utilizzo di graduatorie concorsuali per posti istituiti o trasformatisuccessivamente alla loro approvazione è illegittimo … e basta! Con tutte leconseguenze del caso, sia per le amministrazioni sia per i funzionari, chedovranno farsi carico, coscientemente, di una presunzione assoluta di illegalità.

Data: 12/08/2014 16:00:00
Autore: Gerolamo Taras