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Condominio: Cassazione, chiarimenti sulla competenza per valore in caso di impugnazione della delibera assembleare



Con l'ordinanza n. 16804 del 24 luglio 2014, la Corte di Cassazione (sesta sezione civile) si è pronunciata sulla questionedella competenza a decidere inordine a un giudizio riguardante l'impugnativadi una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e diripartizione delle spese.

Condividendo la dichiarazione diincompetenza per valore del Tribunale, in una causa promossa da alcunicondomini, relativa all'impugnazione della deliberadell'assemblea condominiale che approvavail rendiconto annuale e la ripartizione dei contributi, la S.C. ha sancitoche a decidere resta competente il giudice di pace se l'importo, a carico delcondomino che ha impugnato la relativa delibera, rientra nella sua competenzaper valore.

Richiamando la giurisprudenza in materia (Cass.n. 6363/2010; n. 16898/2013), la Corte ha, infatti, affermato che è pacifico ilprincipio secondo cui “ai fini delladeterminazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominialedi approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi,seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamentodell'intera delibera, occorre farriferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata”.

Nella specie, pertanto, considerata l'entità dell'addebito contestato (pariad euro 274,56 oltre accessori), la S.C. harigettato il ricorso dichiarando la competenza per valore del giudice dipace e condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle speseprocessuali sostenute dal condominio resistente.

Data: 25/08/2014 09:30:00
Autore: Marina Crisafi