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Privata dimora: Cassazione, esclusa aggravante per furto in luogo non destinato ad attività di vita privata



Non c'è aggravante del furto in abitazione, seil luogo dove il reato è perpetrato, per sua natura o per l'uso fatto inconcreto, non è destinatoall'esplicazione di attività proprie della vita privata (domestiche,familiari o produttive, professionali, culturali e politiche) della personaoffesa.

Lo ha stabilitola Corte di Cassazione (IV sezionepenale) con sentenza n. 33413 del 29luglio 2014, accogliendo il ricorso di un uomo, condannato in primo e insecondo grado per il reato di furto in abitazione, ex art. 624-bis c.p. per avere sottratto merce (nella specie,“scarpe”) da un furgone parcheggiatoall'interno di un capannone di proprietà della persona offesa.

Secondo la Corte,com'è noto, l'art. 624-bis c.p. prevede quale fattispecie autonoma di reato sanzionata con una pena più severa(rispetto all'art. 624 c.p.), “lacondotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a “privata dimora” ovvero nelle suepertinenze”, intendendo come tali “tuttiquei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere,anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovveroattività di carattere culturale, professionale e politico”.

Quella di“privata dimora” è, quindi, a detta della Corte, una locuzione “ampia e comprensiva” che si è evoluta nel tempo e nellaquale la stessa giurisprudenza vi ha fatto rientrare, di volta in volta: gli studi professionali; i pubbliciesercizi nelle ore di chiusura; la portineriadi un condominio e le aree comuni; l'interno di un campo da tennis inseritoin un complesso alberghiero; una baraccaadibita a spogliatoio in un cantiere edile e, persino, la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attivitàcomplementari a quelle di culto.

Tuttavia, harilevato la Corte, pur considerando tale ampio campo semantico, rilevante aifini della identificazione del concetto di privata dimora, allo scopo diindividuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionatadall'art. 624-bis c.p. e quella di cui all'art. 624 c.p., occorre pur sempre che “il luogo nel quale è perpetrato il furtoabbia per sua struttura o per l'uso che ne è fatto in concreto una destinazione legata e riservata allaesplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenticon quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche conattività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè trattarsi diluoghi deputati allo svolgimento diattività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorchétransitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalitàpredette”.

Trattasi, delresto, di principio conforme alla ratiodella previsione che è quella della “tuteladella sicurezza fisica della vittima che si trovi all'interno di luoghi neiquali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata, essendoinoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia epericolosità dell'agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale”.

Su questoassunto, pertanto, la S.C. ha ritenuto non accertato tale requisito nellafattispecie in esame, poiché trattasi di furto di merce custodita dentro unfurgone parcheggiato all'interno di un capannone di proprietà della personaoffesa e, pertanto, in luogo “del qualenon può ritenersi autoevidente l'ipotizzata destinazione a “privata dimora” siapure nei sensi predetti, in mancanza, in particolare, di alcuna emergenza inordine alla effettiva destinazione del capannone medesimo”.

Per cui,qualificando il fatto come furto semplice e avuto riguardo alla relativa penadetentiva prevista, la Corte ha annullatola sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reatodi cui all'art. 624 c.p.

Data: 12/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi