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Lo svolgimento di attività extra officio da parte del dipendente pubblico: condizioni e limiti della conferibilità di incarichi retribuiti da parte dei privati.



Avv. Silvia Covolo

avvsilviacovolo@gmail.com

Mentre i dipendenti pubblici conrapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al50% di quella a tempo pieno, nonché i docenti universitari a tempo definito edaltre categorie di dipendenti pubblici a cui è consentito da disposizionispeciali lo svolgimento di attività libero-professionali possono esercitare attivitàextra officio che non sianoincompatibili con i doveri inerenti alla posizione rivestita all'interno dellaP.A., a norma del combinato disposto del sesto e settimo comma dell'art. 53, d.lgs.165/2001 tutti gli altri dipendenti pubblici non possono svolgere incarichiretribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Amministrazione diappartenenza, pur sempre previa verifica dell'insussistenza di situazioni diincompatibilità.

In caso di inosservanza del divieto,il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a curadell'erogante, o, in mancanza, del percettore, all'Amministrazione diappartenenza per l'incremento del fondo produttività o altro fondo analogo.

Restano esclusi dal particolareregime autorizzatorio così delineato la collaborazione con giornali o riviste;lo sfruttamento di opere dell'ingegno; la partecipazione a convegni o seminari;lo svolgimento di incarichi per cui è previsto il rimborso delle spesedocumentate o per i quali il dipendente sia collocato fuori ruolo o inaspettativa, ovvero lo svolgimento di incarichi conferiti dalle organizzazionisindacali.

Così come il dipendente deve esserepreventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, in baseall'art. 53, c. 9, d.lgs. 165/2001, lo stesso privato che conferisca incarichiretribuiti al lavoratore pubblico è tenuto a chiedere apposita autorizzazioneall'ente datore di lavoro, che si esprime sull'istanza entro trenta giorni, aisensi del successivo comma 10.

L'autorizzazione può essere chiesta, inalternativa, anche dal dipendente pubblico interessato.

L'art. 53, c. 11 del Testo Unico sulPubblico Impiego prevede poi che, entro quindici giorni dall'erogazione delcompenso, il fruitore della prestazione comunichi all'Amministrazione cuiappartiene il dipendente pubblico l'ammontare delle somme erogate.

In caso di inosservanza di talidisposizioni, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degliemolumenti corrisposti al pubblico dipendente, a norma dell'art. 6, c. 1, D.L.79/1997, convertito dalla L. 140/1997.

Il provvedimento che irroga talesanzione è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, aisensi della L. 689/1981.

Proprio l'art. 3, c.1, della legge sopra citata, prevede che si perfezioni la fattispecie sanzionatoria a carico del privatosoltanto quando ricorrano i seguenti presupposti:

- Sottoil profilo oggettivo: l'affidamento dell'incarico professionale ad undipendente pubblico a tempo pieno, conosciuto come tale e comunque autorizzatodall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività extra lavorative;

- Sottoil profilo soggettivo: l'omessa acquisizione, cosciente e volontaria,dell'autorizzazione amministrativa ad avvalersi delle prestazioni professionalidel lavoratore pubblico.

La punibilità è prevista sia in casodi dolo che di colpa.

L'art. 3, c. 2, L. 689/1981prevede, tuttavia, l'esimente della buona fede qualora la violazione sia dipesada errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente.

Il Giudice di Pace di Bassano delGrappa, facendo leva proprio su taleprincipio, con tre diverse pronunce ha annullato le ordinanze-ingiunzioneemesse dall'Agenzia delle Entrate avverso altrettanti contribuenti, ritenutiresponsabili di essersi rivolti ad un soggetto conosciuto da tutti come un “commercialista”, sebbene fosse in realtà un dipendentepubblico a tempo pieno presso la locale U.L.S.S. da diversi anni.

In presenza di circostanze tali dafar presumere a chiunque che il pubblico dipendente in questione fosse atutti gli effetti un liberoprofessionista (come l'utilizzo di carta intestata dello studio ditributarista, il numero di partita iva nelle fatture, l'iscrizione neglielenchi della C.C.I.A.A.), il Giudice diPace bassanese ha concluso come fosse sufficientemente dimostrata l'esimente della buonafede, valevole quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa(sentenza n. 313/2013, causa R.G. 1496/2012; nello stesso senso: sentenza n.491/2013, causa R.G. 1621/2013).

In altra vertenza, il Giudice di Pacedi Bassano ha riconosciuto come fosse “francamenteinverosimile e per certi versi risibile” supporre che un soggetto,esercente l'attività di meccanico all'interno della propria autofficina, potesse essere a conoscenza della qualifica dipubblico dipendente del suo commercialista, quando neppure l'U.L.S.S. diappartenenza si era avveduta dell'attività fuori ufficio che questi prestava.

Così, è stata riconosciuta lamancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, sulla sciadella sentenza della Cassazione Civile, II Sezione, 6.04.2011, n. 7885, per lapresenza di elementi soggettivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazioneil convincimento della bontà della propria condotta (sentenza n. 646/2013,causa R.G. 1408/2012).

Alla luce della sopra richiamatagiurisprudenza occorrerà che il cittadino vigili, prima del conferimento di qualsivoglia incarico professionale, sullo status effettivodel prestatore d'opera intellettuale prescelto, verificando preventivamente che nonsi tratti di un pubblico dipendente a tempo pieno; in quest'ultimo caso, sarànecessaria la preliminare acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'ente datore di lavoro e, a seguire, ladichiarazione dei compensi erogati alla P.A. di appartenenza del lavoratore de quo.

In mancanza, il contribuente potrebbe essere costretto a sopportare l'onere di un procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzioneirrogatrice della sanzione amministrativa pecuniaria, in cui dimostrare l'assenzadell'elemento soggettivo del supposto illecito amministrativo.

Data: 29/07/2014 12:00:00
Autore: Avv. Silvia Covolo