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Eredità e polizza a vita



Avv. Luisa Camboni

Partiamo da una domanda: "In presenza di polizza a vita, in caso di decesso del titolare il quale ha designato come beneficiari della somma depositata solo due dei tre figli, il figlio escluso può far valere il proprio diritto per la quota di legittima come erede?"

Per dare una risposta il piùpossibile chiara al quesito ritengo sia necessario concentrare l'attenzionesulle seguenti disposizioni normative: art. 1920 c.c. “Assicurazione a favoredi un terzo”; art. 741 c.c.“Collazione di assegnazioni varie”.

L'art. 1920 c.c. “Assicurazione a favore di un terzo” così dispone: “E' valida l'assicurazione sulla vita afavore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nelcontratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicataall'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario èdeterminato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione dellasomma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Pereffetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggidell'assicurazione”.

Dal tenore letterale della normasi desume, senza dubbio alcuno, che la somma corrisposta a seguito del decessodell'assicurato non rientra nell'asse ereditario e, dunque, non cade insuccessione. Tale somma, pertanto, non è soggetta ad imposta di successione,non si computa né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se visia lesione di legittima. Il terzo acquista, come si legge nell'ultimo commadella norma richiamata, “un diritto proprio” alla somma assicurata. Si trattadi un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio delcontraente; di conseguenza, i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma persoddisfare i loro diritti.

Il beneficiario potrà, solamente,essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l'ammontaredei premi pagati dal de cuius.

All' 741 c.c., difatti, ilLegislatore precisa che “E' soggetto acollazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti perassegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di unaattività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contrattidi assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti”.

Alla luce della soprarichiamatanorma, pertanto, i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita afavore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all'asseereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quotadisponibile.

Per completezza espositivaritengo necessario spendere qualche parola sull'istituto della collazioneprevisto dall'art. 737 c.c..

Che cosa è la collazione?

Possiamo definirla comel'istituto in virtù del quale, taluni soggetti – figli legittimi e naturali, iloro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge – che abbianoaccettato l'eredità, conferiscono alla massa ereditaria quanto hanno ricevutodal defunto in vita per donazione.

Ma qual è la ratio di taleistituto?

La ratiodi tale istituto è quella di mantenere tra i coeredi del de cuius la proporzione delle quotefissata dal Legislatore indipendentemente dalle donazioni che il de cuius abbia effettuato in vita.

Applicando il quadro normativodelineato al quesito, possiamo affermare che solo i premi versati dal de cuius vanno a formare la massaereditaria; il capitale non si tocca!

Occorrerebbe a questo punto verificare secolui che non è stato indicato in polizza come beneficiario abbia ricevuto omeno la sua quota di legittima.

In caso negativo i beneficiaridella polizza saranno tenuti a versare quanto dovuto in denaro.

Il consiglio è quello diaffidarsi ad un buon legale per meglio valutare e risolvere la situazione.

Data: 26/07/2014 12:00:00
Autore: Avv. Luisa Camboni