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Exit tax: in G.U. il decreto di attuazione sul regime di trasferimento della residenza fiscale



Pubblicato nei giorni scorsi (nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8.7.2014),il decreto del Ministero dell'Economia edelle Finanze del 2 luglio sulla c.d. “exit tax”, fissa la disciplina diattuazione sul regime del trasferimentodella residenza fiscale dei soggetti esercenti impresa in altri Stati dell'Unione Europea o in quelli aderenti all'Accordosullo Spazio Economico Europeo di cui all'art. 166 del Testo Unico delle Impostesui Redditi (TUIR).

Peri suddetti soggetti, l'art. 1, comma 1, del decreto del MEF dispone che èpossibile optare “per la sospensione oper la rateizzazione della riscossione delle imposte suiredditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale deicomponenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti inuna stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”. La plusvalenza include ancheil valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sullabase dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il lorotrasferimento. Gli interessi dovuti (nellamisura prevista dal d. lgs. n. 241/1997) sono da calcolarsi sull'importo dell'impostasospesa o rateizzata.

In ogni caso, per il successivo comma 2 delmedesimo articolo, l'esercizio dell'opzionenon può riguardare: i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art.85 del TUIR; i fondi in sospensione diimposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nelpatrimonio contabile della stabile organizzazionesituata nel territorio dello Stato; gli altri componenti positivi e negativiche concorrono a formare ilreddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi aesercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione otassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

Quanto alle modalità applicative del regime, in ordine all'esercizio dell'opzione,alla prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione,del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché al monitoraggioannuale delle plusvalenze, queste sono definite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (n. 92134 del 10 luglio), emanato in ottemperanza al comma 9 dell'art.1 del decreto.

Vai al Testo del decreto 2 luglio 2014 pubblicato in gazzetta

Data: 26/07/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi