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Locus commissi delicti negli spazi virtuali



Avv. Federica Federici
f.federici@studiolegalefederici.it

Locus commissi delicti negli spazivirtuali
Unabreve introduzione

Nell'ordinamentopenale per il principio di territorialità espresso dall'art. 6 c.p. il reato siconsidera commesso nel territorio dello Stato anche laddove un'azione odun'omissione che lo costituiscono si siano realizzate solo in parte nelterritorio dello Stato. Emergono quindi due elementi: uno attinente al concettodi luogo come spazio fisico preciso e con confini fisici o convenzionaliprecisi ed uno - processuale – relativoal principio di territorialità, che unisce al riferimento alla legge penalesostanziale il richiamo alla giurisdizione italiana, cui spetta il compito diconoscere i fatti commessi nel territorio dello Stato. Inoltre la normaconcerne sia i rapporti tra stati (non solo il giudice competente) che lascelta del legislatore di aderire al principio dell'ubiquità (2° comma). Questiaspetti mostrano debolezza ed incertezza in tutti quei casi in cui il concetto di “luogo” non è fisico e non èdefinibile, laddove cioè il reato viene commesso in quanto le fattispecieindicate afferiscono tutte a situazioni e/o fenomeni che avvengono in unospazio che non è.

E'evidente quindi come di fronte a simili fattispecie l'interprete si trova adover ricostruire uno scenario che esula dai tradizionali criteri offerti dallanorma sostanziale e ricorrere ad una serie di operazioni per poter individuaretutti gli elementi del reato e stabilire la responsabilità e l'imputazione.

Incaso di locus commissi delicti nonterritoriale in senso fisico vengono in rilievo numerose problematiche intermini di giurisdizione, prove, esimenti, elemento soggettivo, persona offesa,danno e realizzazione evento. In generale, in merito alla giurisdizione di unospazio fisico come la Rete, la cui potenzialità di diffusione è enorme e nellaquale operano molteplici soggetti (provider, sistemisti, gestori, socialnetwork, blog e forum con i loro responsabili e moderatori, fornitori della rete, società di commercio elettronico,utenti anonimi, hackers, polizia postale, consumatore, testate giornalistiche,ecc) diventa molto complicato individuare autori del reato, tempo di azione epersona offesa, ma ancor prima e alla base di qualsiasi valutazione il nodocruciale resta il locus commissi delicti,appunto. Entrano in gioco spazi virtuali, ma anche server e apparati fisici chepotrebbero essere situati ben lontano dai soggetti agenti, che a loro voltapossono distribuirsi in luoghi anche remoti tra loro e fuori dal territorioitaliano, non essere cittadini italiani e per di più giocare ruoli differentitra loro (autori materiali, ideatori, proprietari di siti, ecc.).

Ilconcetto di luogo viene quindi nel mondo di Internet stravolto e ricondottoall'idea di “sito” virtuale di contenitore non fisico e dai confini complessiin cui si possono – anzi sono in continua evoluzione ed aumento – fenomenicriminosi di nuova generazione che pongono quaestionesnon indifferenti agli operatori del diritto. In tema di prove è evidente comepossa risultare ulteriormente difficile provare l'evento in concreto, datal'assoluta manipolazione delle prove informali, l'alterabilità ad opera diesperti e meno esperti, la difficoltà a ricostruire elementi probatori in unoscenario che intreccia elementi fisici (Hardware) e non fisici (Software),strutture non solo fisiche, nelle quali i dati scorrono.

Neconsegue la polverizzazione dell'itercriminis in più “luoghi” virtuali. Esimenti ed elemento soggettivo sonoulteriori elementi che rendono complesso il fenomeno de quo in quanto in Rete circondano con velocità e in modo quasischizofrenico notizie, transazioni, opinioni, informazioni e provarne dolo,colpa o elementi giustificabili di alcune condotte è sicuramente operazionecomplessa o - quanto meno - proibitiva.

Lostesso danno verso la persona offesa, data la potenziale diffusione erga omnes, rende incertal'individuazione univoca della quantità, della natura e dell'esatto soggettooffeso dal presunto reato.

Questebrevi quanto semplicistiche argomentazioni hanno lo scopo di evidenziare quantocomplesso sia il fenomeno di quei reati che si realizzano al di fuori deltradizionale concetto di locus commissidelicti e quante implicazioni e sottoarticolazioni presenta.

Facciamodegli esempi.

Quantoalla diffamazione a mezzo Internet la fattispecie nei casi di cui all'art. 595c.p. (Delitti contro la persona), il primo problema che si presenta è propriorelativo alla persona offesa in quanto la diffamazione in generale richiede cheessa sia diretta verso una persona/categoria determinata mentre lo strumentoInternet moltiplica gli effetti della condotta verso categorie nonnecessariamente limitate e determinate e anche laddove lo sia, il rischio di undanno moltiplicato ed un'offesa aggravata nell'intensità e chi evidenziaserietà.

Perfezionaquindi la fattispecie di diffamazione amezzo Internet ai sensi dell'art. 595 c.p. l'idoneità della condotta adoffendere (tramite immagini o scritti o notizie) un soggetto nel bene giuridicodell'onore nonché potenzialmente diretti “erga omnes”. La percezione da partedi terzi di una comunicazione offensiva quale avvenimento esterno all'autoredel reato o collegato casualmente al suo comportamento integra pertanto talefattispecie.

Provadi tale evento è la diffusione effettiva del messaggio, ancor prima di talepercezione da parte di n persone, diffusione tecnicamente valutabile come nonequivoca nella sua idoneità a diffondersi in Rete.

Perquanto riguarda specificatamente il “luogo” secondo un recente orientamentodella Cassazione il reato di immissione di frasi, foto denigratorie e/ooffensive nella rete Internet deve ritenersi commesso nel luogo in cui leoffese e le denigrazioni sono percepite da più utenti della rete per quanto ilsito web non sia identificabile in un unico luogo o sia addirittura all'estero.

Quantoalla sostituzione di persona tramite creazione di un falso account su socialnetwork, la fattispecie è da ricondursi all'art. 494 c.p. (Della falsitàpersonale - rubricato come “sostituzione di persona”) e tale fattispecie integra appunto la condottadi chi crea (ed/od utilizza?) un account attribuendosi falsamente le generalitàdi un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete nei confrontidelle quali si declinano le falsi generalità vengono abusivamente spese recandodanno alla sua immagine e dignità. Esso può concorrere con il reato di ipotesidelittuose distinte ed autonome. Al di là dell'inquadramento della fattispecieal reato di sostituzione di persona con riguardo al luogo di commissione delreato tornano a valere i ragionamenti fin qui effettuati. Si tratta di un luogovirtuale legato nel caso del social network a dei proprietari che sono dislocatiin più luoghi e che devono tutelare gli utenti nei casi di violazione delprofilo laddove accertati e/o accertabili. Anche in questo caso qualsiasivalutazione, ricostruzione o verifica comporta operazioni complesse e presenteun quadro delicato.

Infinenel caso di indebito utilizzo della propria carta di credito ricaricata ai finidi compiere una truffa (quindi realizzare un profitto ingiusto a danno altrui)che di per sé già presenta elementi di criticità quanto al momento consumativo,si dovrebbe ragionare in termini di realizzazione in concreto del profittostesso. Ovvero il luogo è quello ove esso si realizza con l'apertura delcredito (dove le somme vengono caricate/erogate). Dovendosi provare raggiro efrode a mezzo della ricarica della carta es. Postpay (la propria quindi nonaltrui) e quindi la strumentalità della carta a fini criminosi (dolus in contrahendo) viene in rilievol'uso illegittimo del bene strumento e quindi la truffa dovrebbe considerarsiconsumato nel luogo (e nel momento) in cui il soggetto agente consegna lamateriale disponibilità del bene oggetto del reato. In teoria esso dovrebbecoincidere con la realizzazione del profitto ed erogazione credito di cuisopra. La difficoltà di accertare il luogo (non solo il momento) del reato incui il titolare trae l'ingiusto profitto nasce dal fatto che a differenza dialtri strumenti di pagamento. Di qui il contrasto giurisprudenziale che si èavuto in tutti i casi di truffe online può risolversi con il criterio dellapercezione della somma sulla propria carta con fini fraudolenti.

Avv. Federica Federici - f.federici@studiolegalefederici.it

Data: 25/07/2014 15:30:00
Autore: Avv. Federica Federici