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Badante induce l'anziana assistita a redigere testamento. Per la Cassazione, è circonvenzione d'incapace



Affinché possaconfigurarsi il reato di circonvenzione di persone incapaci, non è necessario che la vittimasia dichiarata interdetta o inabilitata ma è sufficiente che la stessa si trovi “in una minorata situazione” esia quindi incapace in ragione dell'età avanzata o di altri fattori nonpatologici di “opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuitacapacità critica”, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti “in modo chechiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti”.

A stabilirlo è laseconda sezione penale della Cassazione,nella sentenza n. 28907 del 3 luglioscorso, riguardante la vicenda di una badante, imputata del reato di cuiall'art. 643 c.p. per aver indotto l'anziana assistita a redigere testamento olografo in suo favore, a pochigiorni dal decesso e facendolo pubblicare con atto notarile.

Avverso lasentenza della Corte d'Appello che aveva condannato la donna per il reato dicirconvenzione di incapaci, ravvisando l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'induzione, poiché la malata nonera “compus sui” nel momento dellaredazione del testamento a causa dell'età avanzata e delle diversetestimonianze che ne affermavano la poca lucidità, l'imputata ricorreva per Cassazione,sostenendo invece l'assenza dell'elemento induttivo addebitatole e dichiarandoche era stata nominata beneficiaria dalla sua assistita in piena capacità di intendere e di volere.

Condividendo lemotivazioni della corte territoriale, la S.C. ha preliminarmente chiarito che laratio dell'art. 643 c.p. mira a tutelare il patrimonio del minorato, ossia di colui che “si trovi in una minorata condizione diautodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali”, sottolineandoche la norma non considera necessario che il soggetto passivo si trovi nellacondizione di essere interdetto o inabilitato, potendo integrare infermità fisica, qualsiasi condizioneche sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive dellostesso, e deficienza psichica,qualsiasi alterazione dello stato psichico idonea a porre il soggetto passivo “in uno stato di minorata capacità in quantole sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuireil pensiero critico”.

Pertanto, hastatuito la Cassazione, il “reato puòessere configurato in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapportosquilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di unrapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà dellavittima” a causa della minorata situazione in cui la stessa si trova.

Inoltre, haprecisato la S.C., per ritenersi integrata la fattispecie criminosa di cuiall'art. 643 c.p. occorrono altri dueelementi oggettivi: “l'induzione a compiere un atto che importi, per ilsoggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso”; l'abuso dello stato di vulnerabilitàche “si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggettopassivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello diprocurare a sé o ad altri un profitto”.

Per cui, secondola Corte, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessaria una “condottatipica o specifica dell'autore del fatto, bastando, ai fini della sussistenzadell'elemento dell'induzione, che la proposta al compimento dell'atto provengadal colpevole ed è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando dellemenomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisionepregiudizievole dal medesimo già adottata”.

Sulla scorta diqueste motivazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputata, affermandoche “nelle ipotesi in cui parte offesadel delitto di cui all'art. 643 c.p., sia una persona affetta da una graveforma di deficienza psichica (anche a causa dell'età avanzata) che la privigravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, e il soggetto attivo non abbia nei suoiconfronti alcun particolare legame di natura parentale, affettivo oamicale, l'induzione può essere desuntain via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento oattività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla qualela vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e laporti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi dialcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sépregiudizievoli e a lui favorevoli”.

Data: 21/07/2014 12:30:00
Autore: Marina Crisafi