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Matrimonio: dopo 3 anni, nullo per la Chiesa ma non per lo Stato

Così hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014


Niente annullamento delle nozzeda parte del giudice italiano se laconvivenza si è protratta per almeno un triennio dalla data di celebrazionedel matrimonio concordatario. Cosìhanno deciso le Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione, con sentenza n.16379 del 17 luglio 2014, chiamate a dirimere il contrasto sulla delibazione degli annullamenti deimatrimoni da parte della Sacra Rota,pronunciandosi sulla questione se la protrazione ultrannuale della convivenzasia ostativa alla dichiarazione d'efficacia della sentenza di nullità delmatrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico e in presenza di quali vizioperi tale preclusione.

Ripercorrendo iprincipi tutelati dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei dirittidell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea eanalizzando i rapporti tra il diritto interno e quello canonico, alla luce deiPatti Lateranensi del 1929 e dei successivi Accordi del 1984, il SupremoCollegio è pervenuto alla decisione che laconvivenza, avente i caratteri della riconoscibilità e della stabilità, èelemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, per cui il giudice interno è impossibilitato a“delibare” le sentenze del tribunale ecclesiastico qualunque sia il vizio genetico previsto e accertato dall'ordine canonico.

In particolare,ha sottolineato la Corte: “la convivenzadei coniugi connotata dai più volte sottolineati caratteri e protrattasi peralmeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva diuna situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali,convenzionali ed ordinarie, di “ordinepubblico italiano” secondo il disposto di cui all'art. 797, primo comma,c.p.c. osta alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana dellesentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario”.

Quanto alrequisito temporale, ha precisato la S.C. che “il criterio dei tre anni successivi alle nozze” è da ritenersi “requisito minimo presuntivo adimostrazione della stabilità delrapporto matrimoniale”.

Data: 22/07/2014 09:00:00
Autore: Marina Crisafi