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Comunione dei beni: i beni acquisiti durante il matrimonio. Diverse fattispecie



di Temistocle Marasco - Inlinea generale, i beni acquistati durante il matrimonio, anche separatamente,da ciascuno dei coniugi, ricadono nella comunione [1].

Nel dettaglio bisogna considerare però le diverse fattispecie:


Beni acquisiti per successione odonazione


I beniacquisiti da un coniuge, durante il matrimonio, per successione o donazione nonricadono nella comunione, salvo che ciò sia espressamente indicato nell'atto didonazione o nel testamento (in tal caso, i beni dovranno avere comebeneficiario la comunione).


Beni acquistati con denaro personale


I beniacquistati durante il matrimonio rientrano nella comunione legale anche sel'acquisto è effettuato con denaro proveniente dall'attività lavorativa di unodei coniugi.


Se ildenaro utilizzato per l'acquisto deriva dal trasferimento di beni personali, ilbene acquistato non rientra nella comunione a condizione che:


- nelcaso di beni immobili o di mobili registrati (auto, moto, barche, elicotteri,ecc…), tale esclusione venga indicata nell'atto di acquisto e che, a tale atto,partecipi anche l'altro coniuge;


- nelcaso di tutti gli altri beni, nell'atto di acquisto, il coniuge dichiari che ildenaro utilizzato per l'acquisto è il ricavato della vendita di beni personali [2].



Beni acquistati per uso personale


I beniacquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non entrano in comunione seacquistati per uso strettamente personale: si pensi, ad esempio, ai vestiti oai beni utilizzati per interessi e svaghi personali. In questi casi, il valoredei beni dovrebbe essere irrilevante al fine di valutare se un bene è personaleo rientra nella comunione. Tuttavia, un bene avente un valore particolarmenteelevato può essere inteso come investimento, piuttosto che come bene per usopersonale, rientrando in tal caso in comunione: si pensi ad una pellicciapregiata, a un gioiello [3].



Acquisti per l'attività professionale


I beniacquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non rientrano nellacomunione se necessari alla propria attività professionale (anche se si trattadi beni immobili).



Acquisti tramite usucapione


I beniche uno dei coniugi acquista per usucapione rientrano nella comunione acondizione che gli effetti dell'acquisto si realizzino durante il matrimonio.Ad esempio, se uno dei coniugi possiede un immobile per 20 anni (terminenecessario per acquisire il bene mediante usucapione) ed il ventesimo anno dipossesso si compie durante il matrimonio, l'immobile usucapito entra nellacomunione, nonostante l'inizio del possesso sia anteriore al matrimonio.



Acquisti per accessione


Nelcaso in cui i coniugi facciano costruire, con il denaro di entrambi, unfabbricato su un terreno di proprietà di uno solo dei coniugi, il fabbricatodiviene di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno e, quindi,non ricade nella comunione [4]. Iconiugi possono tuttavia prevedere che il fabbricato rientri nella comunione. Incaso contrario, l'altro coniuge ha diritto di ottenere la restituzione di unasomma pari alla metà di quella spesa per la costruzione dell'immobile [5].



Beni ottenuti come risarcimento deldanno


Nonrientrano in comunione i beni ottenuti da uno dei coniugi per danni causati ai benipersonali o alla propria persona.


Temistocle Marasco


[1] Art. 177 cod. civ.

[2] Art. 177, lett. f, cod. civ.

[3] C. Conti, 30.07.1988, n. 590.

[4] Cass. sent. n. 16670 del 3.07.2013.

[5] Cass. sent. n. 631 del 16.01.2004.


Data: 07/07/2014 16:32:00
Autore: Temistocle Marasco