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Coniugi dello stesso sesso: per la Consulta, resta il divorzio imposto, ma la convivenza va regolata



Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704
Con la sentenza n. 170/2014,la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui non prevedono chela sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno deiconiugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione deglieffetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta,comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto dicoppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, chetuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con lemodalità da statuirsi dal legislatore. Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità viene estesa anche all'art.31, co. 6 d.lgs. 150/2011, che sostanzialmente replica il testo dell'art. 4 l.164/1982.

Ad essere colpita dalladichiarazione di incostituzionalità è l'assenza, nella legge sultransessualismo, della previsione di poter mantenere in vita una convivenzaregistrata: la violazione che si concreta è quella dell'art. 2 della Costituzione secondocui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anchenell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In talsenso, richiamando la nota sentenza 138/2014 Corte. Cost. , l'unioneomosessuale, intesa come stabileconvivenza tra due persone dello stesso sesso, viene annoverata nell'ambitodelle formazioni sociali meritevoli di tutela, e alla medesima vienericonosciuto il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione dicoppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge –il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Nel richiamare il proprioprecedente, la Consulta coglie tuttavia l'occasione per escludere che la coppiaomosessuale possa ottenere riconoscimento solo nelle forme del matrimonio.

Anzi, esclude il contrasto deldisposto normativo citato con l'art. 29 Cost., proprio nella misura in cui lanozione di matrimonio, per il nostro ordinamento, presuppone la diversità disesso tra i coniugi.

In pratica, dunque, laConsulta nega che due persone, sposate, ma divenute dello stesso sesso, possanotener in vita in loro matrimonio, pur esortando il legislatore a intervenireper regolare gli effetti della loro unione.

Il divorzio automatico nelcaso di cambio di sesso durante il matrimonio resta, ma è illegittimo, secondoi Giudici, che si passi da una situazione di piena tutela giuridica, laddove ilmatrimonio sia in essere, ad un vuoto legislativo, allorchè, intervenuto ilmutamento di sesso, la coppia, che pure, come nel caso di specie, vogliaconservare il rapporto in essere, si trovi invece ad essere, per lo Stato, unnulla, privo di qualsivoglia tutela giuridica.

Conclude quindi la CorteCostituzionale invitando il legislatore ad intervenire in modo sollecito,introducendo con normativa ad hoc una forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighidella coppia che intenda rimanere tale.

La sentenza in esame non haquindi soddisfatto il mondo omosessuale, che aveva riposto nella decisionedella Corte Costituzionale l'aspettativa di un indiretto riconoscimento delrivendicato diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso: anzi, ladecisione rappresenta un passo indietro rispetto a quella precedente del 2010.Non si può che auspicare un intervento legislativo che, quantomeno, colmi l'attualelacuna normativa.

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Data: 19/06/2014 11:00:00
Autore: Avv. Valeria Mazzotta