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Scuola: 3 in fisica nel “doppio registro” del Prof, se l'alunno è assente è falso ideologico



Il doppio registro tenuto dall'insegnante atitolo personale, custodito a casa e in contraddizione con il registroufficiale di classe, può essere causa di condanna per falso ideologico.

Così hastabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, conl'interessante sentenza n. 23237 del 4 giugno 2014, occupandosi del reato dicui all'art. 479 c.p.

La vicenda vedeva indagato per falsità ideologicacommessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, un professore di fisica ilquale trasferendo le annotazioni trascritte nel proprio registro personale, dallostesso custodito a casa e usato come promemoria per appuntare valutazioni enote sui suoi studenti, riportava un voto molto basso ad un alunno incorrispondenza di una data in cui lo stesso risultava assente e un'ulteriorescarsa valutazione (un tre) a scrutini già conclusi.

Il Gup di Crotone davaragione al professore, considerando le “contrarie indicazioni contenute nellacopia del registro delle assenze e dei ritardi” come determinate da un mero “erroremateriale” e, ritenendo insussistente alcun movente per il delitto contestato, dichiaravanon luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

L'alunno bocciato, inqualità di persona offesa, proponeva ricorso per cassazione lamentando lamancanza di motivazione in ordine all'ipotesi di reato contestata all'imputato,sottolineando la custodia del registro del professore presso la privata dimorae sostenendo la contraddittorietà delle risultanze dai due registri, fruttoevidente di un'apposizione posticcia di voto da parte dell'insegnantedeterminata da un'operazione di copiatura dal registro privato a quellopubblico.

La S.C., considerando la mancanza di presa di posizione da parte delgiudice di merito sull'esistenza di più registri, sui loro contenuti contraddittorie sulle spiegazioni inconsistenti addotte dall'insegnante per giustificare lasua condotta nel tenere un registro a casa propria, oltre all'assenza dimotivazione in ordine all'apposizione, a scrutini già chiusi, dell'ulteriore valutazione negativa espressa nei confronti della persona offesa, ha accolto il ricorso dello studente, annullando la decisione di non luogo aprocedere del Gup e rinviando per il riesame al tribunale di Crotone.

Data: 19/06/2014 09:40:00
Autore: Marina Crisafi