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Condominio: Cassazione, il conflitto di interessi per la contestazione della delibera assembleare va individuato in concreto



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, ordinanza n. 12018 del 28 Maggio 2014.

Ilconflitto di interessi tra condomini in ambito di assemblea condominialedeve essere stabilito in concreto e non individuato meramenteastratto. Occorre, in altri termini, valutare nello specifico sia l'interesse comune chela posizione del singolo che si reputi in contrasto, al finedi verificarne l'effettività.

E' questo il principio di diritto enunciato dalla sezione filtro della Corte di Cassazione.

Pertanto al fine di valutare se viè o meno conflitto di interessi tra interesse del condominioe quello del singolo condomino e per calcolare il computo dellemaggioranze necessarie all'adozione della delibera, occorre esaminarenello specifico sia l'oggetto della delibera assembleareimpugnata che le singole posizioni dei contendenti, al fine diindividuarne l'interesse sotteso.

Nel caso di specie il condominio doveva adottare una delibera avente ad oggetto la concessione in uso dell'androne condominiale per il parcheggio delle autovetture di un condomino.

In tal caso il conflitto di interessi avrebbe avuto rilevanza nella determinazione del quorum deliberativo

La Suprema corte afferma che occorre sempre procedere a una“valutazione della fattispecie concreta di contrastodell'interesse dei due condomini alla emanazione della delibera chericonosceva loro il diritto all'uso esclusivo a titolo oneroso deilocali e dell'androne del palazzo”. Il giudice del merito nonavrebbe proceduto all'individuazione e alla valutazione dellecaratteristiche che in concreto avrebbe dovuto rivestire l'interessedel condomino, evitando di prendere in considerazione le ragionipersonali del singolo rispetto all'“interesse istituzionaledell'ente di gestione”. Nella sentenza impugnata manca unadescrizione delle caratteristiche della cosa comune, cosìcome non è stato specificamente verificato né un uso pregresso néun'incidenza specifica della cosa rispetto alle posizioni degliopponenti. La questione, a parere della Corte, è palesementefondata, e gli atti sono rimessi a diversa sezione per la discussionein pubblica udienza. Qui sotto in allegato il testo della sentenza.

Data: 18/06/2014 13:00:00
Autore: Licia Albertazzi