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La difficile vita del mediatore tra obbligo di manleva ed obbligazione solidale passiva: note a margine di recenti pronunce del Tribunale di Roma



-di Maurizio Città, avvocato del Foro di Termini Imerese(maurizio-citta@libero.it)

Unarecente ordinanza, del 3 aprile 2014, pronunciata dal Tribunale diRoma, Sezione XIII, offre lo spunto per tornare ad affrontare alcuni,degli innumerevoli, aspetti problematici connessi (non solo) allamediazione disposta ex officio in corso di causa (ma, anche allamediazione ante causam).

Vorreidire "fermiamoci" a riflettere su questi ulteriori aspetti,ma mi rendo conto che le criticità immanenti nel sistema dellamediazione delegata sono tali da non consentire soste, ed impongonoun incessante esame sotto il cartello lampeggiante "work inprogress".

Questavolta l'attenzione sarà rivolta alle "complicanze" chepossono sopravvenire, o discendere, dal fatto che alla mediazionedelegata -ed all'eventuale accordo transattivo condiviso e conclusotra i partecipanti aventi titolo- non partecipino tutti i soggetticoinvolti nella controversia giudiziale nella qualità di coobbligatiin solido, o, nel caso di garanzia c.d. impropria, nella qualità diterzo obbligato a manlevare il convenuto in giudizio, ovvero, dalfatto che, pur in presenza di quest'ultimo, non aderisca il convenuto"principale"

Sitratta di una ipotesi che può farsi concreta, come è dato evinceredall'ordinanza in esame del Tribunale di Roma.

Atal proposito, la predetta interessante ordinanza, oggetto di questebrevi note -che ovviamente non possono avere, e non pretendono diavere il pregio della completezza, ma solo il proposito di offrirespunti di riflessione- sollecita una riflessione sui seguentiaspetti:

Nell'affrontare,con approccio volutamente problematico, detti profili, si terràconto anche del fatto che lo stesso Tribunale di Roma, con altri dueprovvedimenti altrettanto interessanti, la sentenza non definitivadel 10 aprile 2014, e contestuale ordinanza, offre ulteriori spuntiper le riflessioni problematiche qui svolte.

1.Difettodi un effettivo esperimento della mediazione delegata e conseguenzeper il prosieguo del giudizio.

1.1. Dunque,anzitutto, per un verso, viene in evidenza che il Tribunale di Roma,a differenza del Tribunale di Firenze (si veda il mio articolo «"Iovorrei, non vorrei, ma se vuoi": brevi note sulla mediazionedelegata, a margine dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 19marzo 2014», pubblicato su questo stesso quotidiano online), nonritiene che la mancata partecipazione di una delle parti allamediazione, e, soprattutto, per quel che qui interessa, il mancatoesperimento effettivo della stessa, impedisca l'avverarsi dellacondizione di procedibilità.

1.2. Intal modo, secondo questo meno rigoroso orientamento del Tribunale diRoma, viene garantito all'attore incolpevole (com'è inveronecessario, e non solo opportuno, che sia garantito), la possibilitàdi "rientrare", senza ulteriore pregiudizio, nel processo.

1.3. Diversamente,infatti, il sistema potrebbe entrare in corto circuito qualora ilconvenuto nel giudizio optasse per non partecipare alla mediazione,impedendone l'effettivo esperimento, dato che, secondo l'orientamentodel Tribunale di Firenze, la personale mancata partecipazione delconvenuto impedirebbe l'avverarsi della condizione di procedibilitàper mancato effettivo esperimento della mediazione.

1.4. Atal riguardo, però, lo stesso Tribunale di Firenze, con altraordinanza, del 17 marzo 2014, sebbene solo incidentalmente, ed innuce, offre lo spunto per superare l'impasse.

1.5. Imbattutosiin un caso di mancato effettivo esperimento della mediazione, giàprecedentemente disposta, nella quale gli avvocati delle parti,presenti con delega, si erano limitati a dichiarare che le parti nonintendevano esperire la procedura di mediazione, il Tribunale diFirenze ha rinviato le parti avanti al mediatore, disponendo il"proseguimento" del procedimento iniziato "manon concluso", ed ha dato avviso alle parti delle sanzioniapplicabili nel caso di "mancato esperimento dell'effettivotentativo": improcedibilità della domanda per la parteattrice e applicazione dell'art.8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28/2010,per la parte convenuta.

1.6. Sebbeneil Tribunale di Firenze enunci le predette sanzioni contestualmente,ed in relazione all'eventuale "mancato esperimentodell'effettivo tentativo", i due tipi di "sanzione"dovrebbero ritenersi alternative: se il "mancato esperimentodell'effettivo tentativo" è causato dalla mancataattivazione (rectius: adesione alla mediazione demandata dalgiudice) da parte dell'attore, la domanda giudiziale divieneimprocedibile; se, invece, "il mancato esperimentodell'effettivo tentativo" è causato dalla mancata adesionedel convenuto, il processo può essere ripreso, applicandosi, neiconfronti del convento, l'art.8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28/2010.

1.7. Unasiffatta soluzione di contemperamento dei diversi interessiprocessuali coinvolti (di continuazione del processo, occorrendo, perl'attore, e di improcedibilità per il convenuto) è rinforzata dalfatto che il Tribunale di Roma, con la citata sentenza del 10 aprile2014, nel disporre ex officio l'esperimento della procedura dimediazione, al contempo, ha stabilito che nel caso di mancatoraggiungimento di accordo tra tutte le parti coinvolte, avrebberegolato autonomamente i rapporti tra le parti rimaste in conflitto(compresa la parte contumace).

1.8. Ilcaso affrontato dal Tribunale di Roma, con la citata sentenza nondefinitiva del 10 aprile 2014, riguarda un caso di responsabilitàsanitaria. Nel ritenere necessaria una nuova c.t.u., il Tribunale,intanto, ha emesso sentenza non definitiva, epperò, prima didisporre la nuova c.t.u., ha ritenuto opportuno disporre ex officiol'esperimento di mediazione civile ex art.5, comma 2, deld.lgs.n.28/2010.

1.9. Quantodisposto dal Tribunale di Roma è di notevole interesse, e merita diessere riportato testualmente: "ritiene il giudice, prima didisporre la nuova consulenza, che per la regolamentazione deirapporti fra le parti possa essere vantaggioso avviare un preventivopercorso di mediazione demandata ai sensi dell'art.5 co.II°decr.legisl.28/2010 al quale parteciperanno da una parte la casa dicura convenuta e dall'altra le assicurazioni convenute (la presenzadi (OMISSIS) non è ritenuta necessaria dal giudice mautile)" [n.d.a. si tratta del medico chirurgo, la cuiresponsabilità la c.t.u. già espletata e la documentazione in atti,aveva escluso] "la convocazione dovrà riguardare anchel'assicurazione rimasta contumace in questa causa. Ciò al fine dipropiziare un accordo pieno che riguardi tutte le compagniecoassicuranti. Senza che sia di ostacolo all'esperimento delprocedimento di mediazione ed al raggiungimento dell'accordol'eventuale assenza di una o più di esse. Vi sono infatti situazioniin cui non è pensabile, in termini di efficacia giuridica, unaccordo al quale non partecipino tutte le parti interessate. Pena cheil negozio giuridico eventualmente siglato risulti inutiliter dato.Vi sono altre situazioni, e questa vi rientra, in cui non sussistendoalcun litisconsorzio necessario, la presenza di tutte le particonvocate è utile ma non indispensabile. Invero, nel caso in esame,una volta che fra la casa di cura e le assicurazioni chiamate incausa sia stato raggiunto l'auspicato accordo, il giudice provvederàa regolare, autonomamente, i rapporti fra la casa di cura e quellafra le assicurazioni che dovesse non aderire all'invito o nonpartecipare all'accordo. Che sia qui costituita o meno. Levalutazioni ed i provvedimenti che si dovessero trarre dalla mancatapartecipazione alla procedura di mediazione ai sensi delle normevigenti (art.8 co.4 bis decr.lgsl.28/2010) riguarderanno tout courtle assicurazioni costituite e solo ai sensi dell'art.116 cpcl'assicurazione contumace. La procedibilità delle domande della casadi cura di chiamata in giudizio e manleva delle compagnie diassicurazione resta pertanto subordinata al puntuale adempimento diquanto testé prescritto".

1.10. Ebbene,la decisione del Tribunale di Roma merita attenzione, in particolare,per il fatto che: a) dispone la mediazione anche per la parte rimastacontumace in giudizio (nel senso che essa deve essere chiamata inmediazione); b) riserva a sé, anche per la parte contumace, ladefinizione del contenzioso che dovesse residuare all'esitodell'esperimento della procedura di mediazione (con la conseguenzache la definizione della controversia nel suo complesso non siesaurisce con la mediazione, ma va "integrata” con unasentenza); c) resta fermo, però, che le conseguenze previste dald.lgs. n.28/2010 per l'ipotesi di mancata partecipazione allamediazione non riguardano la parte contumace, la cui eventualemancata partecipazione, secondo il Tribunale di Roma, sarebbe davalutare ai sensi dell'art.116 c.p.c.; d) "il puntualeadempimento di quanto … prescritto" costituisce condizionedi procedibilità "delle domande della casa di cura dichiamata in giudizio e manleva delle compagnie di assicurazione"(compresa quella rimasta contumace in giudizio).

1.11. Sipotrebbe aggiungere, anche se queste brevi note non seguono unapproccio risolutivo, che, in generale, nell'avocare a sé ladefinizione del residuo contenzioso, il giudice che, disposta lamediazione ex officio, si trovi a constatare che l'accordo non èstato raggiunto tra tutte le parti costituite in giudizio, potrebbeavocare a sé, ai sensi dell'art.185 bis, ricorrendone i presupposti,l'ulteriore definizione (conciliativa) del residuo conflitto tra leparti in causa, riservando alla sola parte contumace (che chiamata inmediazione, non abbia aderito), la definizione giudiziale delcontenzioso (ma entro i limiti di legge, come si vedrà).

1.12. Intanto,una riflessione merita, in quest'occasione, anche la possibilepratica dilatoria che la parte (con interessi dilatori) potrebbemettere in atto sul piano della regolarizzazione (o meglio della nonregolarizzazione) della rappresentanza.

1.13. E'il caso della parte che "partecipa" alla mediazionedemandata a mezzo rappresentante legale o volontario, ma larappresentanza non risulta regolarmente documentata.

1.14. Infatti,se si tiene conto dell'orientamento del Tribunale di Firenze, secondocui, affinché possa dirsi effettivamente esperita la procedura dimediazione delegata, è necessaria la partecipazione della parte,allora, la mancata documentazione della rappresentanza volontaria, olegale, o la produzione di documentazione che risulti inidonea, oinsufficiente, (dovrebbe) comporta(re) la sospensione dellaprocedura.

1.16.Ovviamente,nel caso limite in cui la regolarizzazione non dovesse essereeffettuata entro il termine stabilito, e decorra il termine di leggestabilito per l'esperimento della procedura di mediazione, si(ri)propone il problema principale, qui considerato, delleconseguenze del mancato effettivo esperimento della procedura dimediazione delegata.

2.Limiti all'utile esperimento della mediazione delegata in assenza ditutti i soggetti coinvolti nel giudizio.

2.1. Altroaspetto, molto importante, che le citate pronunce del Tribunale diRoma hanno il merito di evidenziare, è quello della complessità,sotto il profilo dei soggetti coinvolti, della gestione dell'attivitàdi mediazione, e della gestione in via transattiva dellacontroversia, per i "non positivi" riflessi processuali chepotrebbe produrre l'omessa adozione, in sede di transazione, delleopportune cautele necessarie a scongiurare il persistere di motiviper "continuare", o meglio "riprendere" alitigare in giudizio.

2.2. Nelcaso oggetto della ordinanza del Tribunale di Roma del 3 aprile 2014,è accaduto che un professionista, convenuto in giudizio perresponsabilità professionale, non ha partecipato alla mediazionedisposta ex officio, alla quale ha aderito, però, l'assicurazionedel professionista, terza chiamata in causa a scopo di manleva.

2.3. Ilmediatore ha ravvisato nella mancata partecipazione del convenutoprofessionista una ragione per ritenere inutile la prosecuzione delprocedimento di mediazione, che ha dichiarato infruttuosamenteesperito, e concluso.

2.4. IlTribunale di Roma, come sopra già rilevato, per un verso, haconsentito la ripresa del giudizio (ancorché nessuna sessione dimediazione con il professionista convenuto fosse stata intrapresa),pur non mancando di evidenziare che, a suo modo di vedere, non era daescludere la possibilità che un accordo conciliativo fosse raggiuntotra l'attore e l'assicurazione del convenuto; tuttavia, al contempo,il Tribunale di Roma ha dovuto dare atto del fatto che una soluzionedi accordo conciliativo raggiunto in mediazione solo tra attore edassicurazione (terzo chiamato in causa dal convenuto per manleva), alquale sarebbe rimasto estraneo il (professionista) convenuto (ingiudizio), avrebbe potuto comportare l'insorgere di problematiche nontrascurabili qualora nell'accordo non fosse stata inserita laclausola che l'attore rinunciava ad ogni altra maggior pretesa oltrea quanto concesso dall'assicurazione in sede di mediazione.

2.5. Ora,a prescindere dalla sottesa questione della efficacia vincolante omeno, per il creditore-rinunciante, di una siffatta rinuncia, a benvedere, per quel che qui interessa mettere a fuoco, la considerazionedel Tribunale, in definitiva, equivale ad una utile riflessione per imediatori, nella mediazione civile delegata, circa l'opportunità diverificare, e percorrere, ogni soluzione che possa rendere utilel'esperimento della mediazione disposta ex officio.

2.6. Sitratta di uno spunto di riflessione che configura un punto dicollegamento con l'orientamento del Tribunale di Firenze: lamediazione va effettivamente tentata ogniqualvolta non sia possibileescludere -con l'adozione delle cautele negoziali del caso (o conl'adozione, già con il provvedimento che dispone la mediazione, difunzionali "prescrizioni", come si è visto, è avvenuto,con i provvedimenti del Tribunale di Roma del 10 aprile 2014)- unpotenziale utile svolgimento di essa, che, però, è beneevidenziarlo, possa mettere fine alla lite giudiziaria (perché èsolo in questo caso che, nel sistema del d.lgs. n.28/2010, dovrebbepotersi dire che la mediazione è stata utilmente esperita, salvoritenere applicabile una definizione "integrata" dellacomplessiva controversia, secondo un approccio pragmatico, comequello tenuto dal Tribunale di Roma con i citati provvedimenti del 10aprile 2014, certamente meritevole, ma non in linea con la teoricaaspettativa che la mediazione delegata consenta di sostituirel'accordo alla sentenza, senza più necessità di un giudizio).

3.Segue:rapporto tra l'art.1304 c.c. ed utile esperimento della mediazionedelegata

3.1. Nonmeno complessa della ipotesi che vede coinvolto il terzo chiamato ingiudizio dal convenuto a titolo di garanzia c.d. impropria, èl'ipotesi delle obbligazioni con più debitori in solido tra loro (osupposti tali).

3.2. Nelleobbligazioni solidali, dal lato passivo, ai fini della estensionedegli effetti favorevoli di derivazione negoziale è necessario chegli altri coobbligati in solido, rimasti estranei all'accordo,manifestino la volontà di volere profittare degli effetti per séfavorevoli.

3.3. Lasciandoin disparte sia la peculiare ipotesi che diversi siano i titoli per idiversi coobbligati in solido (come nel caso di garanzia delfideiussore), sia la peculiare ipotesi che l'an sia stato giàaccertato giudizialmente e la causa, nel corso della quale èdemandata la mediazione, abbia come oggetto solo il quantum debeatur,per il resto v'è da considerare che solo nel caso di dichiarazione,del coobbligato (o coobbligati) in solido che non ha(nno) partecipatoall'accordo, di volere profittare della transazione, può ritenersisuperata la questione dell'an oggetto del giudizio che vede coinvoltitutti i coobbligati in solido.

3.4. Siveda, per esempio, proprio il caso esaminato dal Tribunale di Romacon la sentenza del 10 aprile 2014: il medico aveva resistito inordine all'an, ed il Tribunale gli ha dato ragione; ma se ilTribunale non avesse emesso una sentenza non definitiva, e latransazione fosse intervenuta prima della decisione definitiva diassoluzione da responsabilità, il medico avrebbe avuto ragione dinon profittare di una transazione che, sia pure in via transattiva, astralcio e a saldo, comunque avrebbe comportato un esborso da lui nondovuto come se fosse stato responsabile.

3.5. Solonel caso in cui gli altri condebitori in solido dichiarino di volereprofittare della transazione, dunque, viene scongiurato il rischio diulteriore contenzioso giudiziale (ancorché ripreso in separata sede,come nel caso di residuo conflitto in sede di regresso).

3.6. Maè sempre necessario che si tratti di c.d. transazione "aperta"ex art.1304, comma1, c.c., ovvero, è necessario che il creditore edil debitore (o più di un debitore solidale) transigente(i) nonabbia(no) circoscritto la transazione nei limiti della quota (sel'obbligazione è divisibile) del(i) codebitore(i) transigente(i), mala transazione investa l'obbligazione solidale nel suo intero.

3.7. Sela transazione è "chiusa" (e ricorrendone i presuppostiessa è ammissibile anche per la Corte di Cassazione: S.U.n.30174/2011), l'accordo eventualmente così raggiunto in sede dimediazione lascia in vita un residuo contenzioso giudiziario, tal chenon può ritenersi soddisfatto l'obiettivo e la finalità dellamediazione disposta ex officio (almeno in lineateorica-ordinamentale, perché in concreto, invece, non è daescludere che il giudice, come si è visto nel caso sopra esaminatodel Tribunale di Roma con i provvedimenti del 10 aprile 2014, enucleiuna definizione, in concreto, "di tipo integrata":mediazione-giudizio, ovvero, mediazione-conciliazione ex art.185 bisc.p.c.-giudizio).

3.8. Unambito di concreta insorgenza della problematica può ravvisarsi neigiudizi per c.d. responsabilità sanitaria, nel quale, oltre almedico presunto responsabile, sia stata convenuta, a titolo dicoobbligato in solido, anche la struttura sanitaria, epperò nelprocedimento di mediazione disposta ex officio, non partecipi ilmedico, o il medico non si accordi, e l'accordo sia raggiunto solotra il danneggiato e la struttura sanitaria; ovvero sia stataconvenuta in giudizio solo la struttura sanitaria a titolo diresponsabilità per il fatto del suo dipendente o, comunque,collaboratore, e la struttura sanitaria convenuta in giudizio nonchiami in giudizio il proprio coobbligato in solido, riservandosi dirivalersi in separata sede (per esempio con azione di rivalsa deldanno erariale alla Corte dei Conti nel caso di pubblico dipendente).

3.9. Devedarsi contezza, a tal proposito, di un caso, davvero emblematico, incui il medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, non haaderito all'accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione,promossa dalla stessa struttura sanitaria di cui era dipendente, laquale ha esborsato in via transattiva anche la di lui quota, conconseguente giudizio avanti alla Corte dei Conti del medico"resistente" alla mediazione, e la di lui condanna.

3.10. Percome si sono evoluti i fatti, anche quelli processuali postmediazione, è dato ritenere che il mediatore ha colto nel segno nelprocedere comunque alla mediazione (si tratta di una soluzione inlinea con l'orientamento del Tribunale di Roma che qui si commenta, eche, come si è visto, in definitiva, costituisce spunto per unaadeguata riflessione da parte dei mediatori circa l'opportunità didar corso alla mediazione ogni qualvolta l'esperimento dellaprocedura possa consentire, utilmente, di deflazionare il contenziosogiudiziario).

3.11. Tuttavia,resta qualche perplessità su come possa essere determinata, se nonin sede giudiziale, la misura della quota della parte (coobbligato insolido) che non aderisca alla mediazione, o non condivida e nonpartecipi all'atto di transazione, ogni qualvolta la misura dellaquota non risulti già da un titolo, e sul punto, anzi, vi siaconflitto in giudizio, senza dire dell'ipotesi che il coobbligato insolido rimasto fuori dall'accordo in mediazione coltivi il conflittosull'an debeatur.

3.12. Quantoalla soluzione della transazione pro quota, nel caso di obbligazionecon più debitori coobbligati in solido, poiché ciò presuppone(almeno) il contestuale scioglimento del vincolo solidale, come si ègià visto, è necessario che ciò sia inequivocabilmente specificatonella transazione.

3.13. Ilcaso problematico non è quello in cui il creditore si accordi insede di mediazione con uno dei più condebitori in solido nei limitidi una somma pari alla quota da lui comunque dovuta in relazioneall'intero, ma l'ipotesi in cui la transazione abbia ad oggettol'obbligazione solidale nel suo intero, epperò in giudizio sicontroverte sull'an debeatur, o, comunque, si controverte sullamisura delle rispettive quote dovute da ciascun condebitore in solido(che certo non potranno essere determinate in mediazione, in viatransattiva, in assenza di tutti i presunti coobbligati in solido).

3.14. Trattandosidi accordo che ha come oggetto l'obbligazione solidale nel suointero, può applicarsi l'art.1304, comma 1, c.c.. Ma che accade segli altri condebitori in solido, che non hanno partecipatoall'accordo, non dichiarano di volerne profittare? si ripropone laproblematica di prima, che il Giudice, e comunque anche il mediatore,dovrebbero prendere in considerazione nell'ambito della loropropedeutica valutazione prognostica sugli effetti dell'esperimentodella procedura di mediazione relativa a controversiaplurisoggettiva, e che implichi, sotto il profilo soggettivo delcontenzioso, le problematiche qui considerate.

3.15. Ilpunto di domanda che la situazione pone non è uno solo: è giàacclarato, o comunque incontrovertibile e non controverso, l'andebeatur, e su di esso non residua possibilità di contenzioso? Non ècontroversa, o è acclarata la misura della quota per cui rispondeciascuno dei condebitori in solido, e non residua possibilità dicontenzioso? ed, ancora, più preliminarmente, è incontrovertibile,o acclarato, il quantum dell'obbligazione solidale nel suo intero,considerato come punto di partenza in sede di transazione, e nonresidua possibilità di contenzioso sul punto?

3.16. Invece,se anche i condebitori in solido rimasti estranei all'accordodichiarano di volerne profittare, ex art.1304, comma 1, c.c., allorasi ha che, per dirla con le parole delle S.U. della Corte diCassazione (sentenza n.30174/2011), "la riduzionedell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattivacon uno solo dei debitori operera', in tal caso, anche per gli altriche dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel chesarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesimatransazione. Ne' tale conseguenza potrebbe essere evitataintroducendo nella transazione per l'intero debito una clausola dicontrario tenore, per l'ovvia considerazione che una simile clausolasarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la leggeattribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del qualepercio' questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lostabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed unodei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo laquota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indaginesul contenuto del contratto e sulla comune volonta' che in esso icontraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudicedi merito secondo le regole di ermeneutica fissate nell'articolo 1362c.c. e segg."

3.17. Nell'ambitodella stessa sentenza, le S.U. hanno avuto modo di chiarire anche ilseguente principio, che sovviene a corroborare quanto sin qui si èavuto modo di considerare, relativamente all'ipotesi che risulti chele parti abbiano inteso porre ad oggetto dell'accordo solo unadeterminata quota di debito.

3.18. Ebbene,l'aspetto concreto della problematica è stato evidenziato dallaCorte di Cassazione con un esempio: "si faccia l'esempiodi un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, esi ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbiadeterminato il pagamento di 20), un conto e' affermare che gli altricondebitori restano tenuti per l'ammontare non soddisfatto delcredito (pari, nell'esempio fatto, a 70), altro dire che il lorodebito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale delcondebitore venuto meno (cio' che, nel suddettoesempio,legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitoriesclusi dalla transazione solo 60)".

3.19. Atal proposito, la Suprema Corte di cassazione, cui è affidatadall'ordinamento la funzione nomofilattica, ha stabilito che, siccome"la transazione parziaria non puo' ne' condurre ad un incassosuperiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario,ne' determinare un aggravamento della posizione dei condebitoririmasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regressonei rapporti interni, e' giocoforza pervenire alla conclusione che ildebito residuo dei debitori non transigenti e' destinato a ridursi inmisura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitoreche ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiorealla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioe' ilpagamento e' stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo altransigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidaledegli altri obbligati dovra' essere necessariamente ridotto (non gia'di un ammontare pari a quanto pagato, bensi') in misura proporzionalealla quota di chi ha transatto, giacche' altrimenti la transazioneprovocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti adessa estranei".

3.20. Ilchiarimento delle S.U. della Corte di cassazione è destinato a farluce in sede di decisione giurisdizionale, ma, per quel che quiinteressa, dovrebbe costituire anche un ineludibile criterio discrutinio, da parte del giudice che dispone la mediazione ex officio,dell'utile esperimento della stessa nell'ambito di un giudizioplurisoggettivo avente ad oggetto obbligazioni solidali. Ed è daritenere che, comunque, la stessa valutazione propedeutica andrebbecompiuta anche dal mediatore.

3.21.Resta da chiedersi, poi, se la valutazione propedeutica di siffattotipo possa estendersi sino al punto che il giudice, che dispone lamediazione ex officio, formuli "prescrizioni" funzionali,volte a massimizzare l'utilità della demandata mediazione.

3.22. Edinoltre, va affrontato il seguente quid iuris: si resta nel'alveodella mediazione delegata ex art.5, comma 2, del d.lgs. n.28/2010, edella sua finalità ordinamentale, nel caso in cui, il giudicepreveda funzionalmente, per la stessa controversia giudiziale, unadefinizione "integrata" della controversia: accordo inmediazione-conciliazione ex art.185 bis-sentenza?

4.Conclusioni.

4.1. Inconclusione, forse un approccio pragmatico da parte del giudice chedispone ex officio la mediazione, che non esiti a fissare, già conil provvedimento, "prescrizioni" funzionali all'utileesperimento della procedura di mediazione (ovvero a massimizarnel'utile applicazione), ogni qual volta la causa sia una causaplurisoggettiva, può rendere più facile la difficile vita delmediatore, fermo restando, però, che l'attività del mediatorerichiede valutazioni che portano la sua attività al di là di unamera azione maieutica sulle parti, facilitativa della conciliazione.

4.2. Infine,un'avvertenza: le considerazioni qui svolte, sono solo provvisorieperché queste brevi note hanno carattere problematico, e nonrisolutivo; in questa sede, infatti, ci si è limitati adindividuare, ed evidenziare, aspetti meritevoli di riflessione, fermorestando che la individuazione di eventuali soluzioni alleproblematiche affrontate, necessita di ulteriori, più approfondite,estese e complete considerazioni, stante l'inevitabile approcciocasistico che richiedono, ai fini della loro risoluzione nei singolicasi concreti, le complesse ed articolate problematiche di cuitrattasi.

Data: 31/05/2014 10:00:00
Autore: Maurizio Citt�