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Cassazione: la disciplina della radiazione dall'albo professionale non si estende per analogia alla cancellazione



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 10921 del 19 Maggio2014.

Cancellazione e radiazione dall'alboprofessionale sono sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordinedegli avvocati a causa di condotte particolarmente gravi einfamanti, sia per il professionista che per l'intera categoria.Restano tuttavia due ipotesi distinte e regolate in modo differente.Nel caso di specie a un avvocato viene applicata la sanzione dellacancellazione dall'albo a causa di una condanna riportata perpeculato e falso ideologico. Lo stesso richiedeva quindi successivareiscrizione, richiesta inizialmente accolta dal Consigliodell'ordine e poi annullata dal giudice d'appello sulla base delfatto che non sarebbe trascorso il tempo necessario a legittimare lastessa, nella specie il lasso di cinque anni previsto perlegge. Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso perCassazione.

Il ricorso èfondato. La Corte d'appello avrebbe infatti esteso per analogiala disciplina applicabile in caso di radiazione dall'alboprofessionale al caso in oggetto, concernente al contrario lacancellazione. “In presenza di una domanda di reiscrizionenell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subìtola sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione,in via d'interpretazione analogica, l'articolo 47 del R.d.l. n.1578/1933, secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non puòesservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dalprovvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione èsanzione meno grave della radiazione, dovendo pursempre il Consiglio o il giudice adito tenere conto del tempoeffettivamente trascorso tra l'irrogazione della sanzione e larichiesta di reiscrizione al fine di verificare il requisito dellacondotta “specchiatissima e illibata che l'articolo 17 delmedesimo decreto richiede per l'iscrizione nell'albo”.Verifica che implica una valutazione giudiziale a caratterediscrezionale.

Data: 25/05/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi