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Il posteggiatore fa sparire l'auto affidatagli: furto o appropriazione indebita?



di Luigi Del Giudice - Un posteggiatore abusivo , con lascusa di parcheggiare l'autovettura, sottraeva il veicolo alla legittimaproprietaria.
Il tribunale di Napoli lo condanna per il reato di furto ritenendo che l'assolutailliceità della causa del contratto intervenuto tra l'indagato e la personaoffesa rendesse impossibile l'interversione del possesso che si richiede per laconfigurabilità dei delitto di cui all'articolo 646 del codice penale(appropriazione indebita).L'indagato propone ricorso alla Cassazione ritenendoche poiché la proprietaria dell'auto aveva dato spontaneamente econsapevolmente le chiavi della vettura, così facendo gli aveva attribuito lapiena disponibilità sul bene, , e quindi tale forma di detenzione era da farsirientrare nella nozione di possesso.

La Corte di Cassazione, consentenza n.17957 del 29 aprile 2014, ribadisce che risponde del delitto difurto e non di appropriazione indebita colui che si impossessi della cosamobile di cui aveva la detenzione e non il possesso (sulla nozione di possesso,inteso come signoria sulla cosa, analoga a quella del proprietario edesercitabile anche fuori della sfera di vigilanza dei proprietario medesimo, sivedano le seguenti massime RV 115755/70, 113017/69; 131315/75, 128632/74,125451/74; 122388/72; 127709/74; 146563/80, 113017/69). "I confini tra ilreato di furto e quello di appropriazione indebita sono stabiliti in baseall'estensione della detenzione: ilpossesso a qualsiasi titolo implica un potere di fatto sulla cosa, checomprende non tanto la mera esistenza della cosa nelle mani dello agente,quanto almeno qualche facoltà di disporre della cosa stessa. Se l'agente non ha alcuna facoltà idonea adesercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non diappropriazione indebita" (Sez. 2, n. 1392 del 24/10/1977, Leogrande,Rv. 137835).
 Nel caso di specie, dunque, non vi èalcun dubbio che l'imputato non esercitasse alcuna forma di possesso, ma unasemplice detenzione qualificata dallo scopo di parcheggio dell'autovettura;nessun potere autonomo di disposizione della cosa, ma un affidamento temporaneoe condizionato, al limitato fine di una singola e semplice operazione, dibrevissima durata nel tempo.

Dott. Luigi Del Giudice

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Data: 19/05/2014 10:00:00
Autore: Luigi Del Giudice