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Cassazione: un caso di omonimia e omocodia (stesso codice fiscale) nel trattamento di dati personali



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10325 del 13 Maggio2014. Il caso di specie è alquanto singolare poiché contemplaun caso di cattivo trattamento di dati personali dovuti nonsolo ad omonimia, ma anche ad omocodia: identità nonsolo di nominativo, ma anche di data e di luogo di nascita dellaricorrente (dunque identità di codice fiscale) inserita persbaglio in un database di società finanziaria relativo ai cattivipagatori. La domanda di risarcimento del danno promossadall'interessata in primo grado di giudizio viene respinta data lasingolarità dell'evento e dell'assenza di alcun riscontro probatorioda parte dell'attrice. La stessa proponeva dunque ricorso inCassazione.

Rileva laSuprema corte che il trattamento dei dati personali – circostanzaverificata nel merito - e nella specie la trasmissione degli stessiad istituti privati di credito, sia avvenuto da parte dellaresistente sicuramente utilizzando il criterio di normalediligenza, così come enunciato dall'art. 2050 cod. civ. Nè puòaffermarsi che la successiva cancellazione dei dati daldatabase sia avvenuto al di fuori dei tempi normalmente previsti,essendosi la società attivata tempestivamente a seguito dellasegnalazione della ricorrente (inoltrata in un momento precedentel'instaurazione del giudizio). Conferma la Corte che in questo casoil giudice del merito ha utilizzato come parametro di valutazione,data la singolarità del caso, non quello della normale diligenza maquello delle “attività periocolose”, richiamato dalcodice privacy, richiedendo la prova del fortuito alla societàchiamata in giudizio, prova maggiormente onerosa fornita nei gradi dimerito. Al contrario, nessun sostegno probatorio nel senso oppostosarebbe stato fornito dalla ricorrente, la quale si è limitata ariaffermare le medesime pretese già promosse in primo e in secondogrado. Il ricorso è rigettato.

Data: 27/05/2014 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi