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Cassazione: sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti del condomino dissenziente



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 8727 del 15 Aprile 2014. Inmateria di ripartizione delle spese condominiali comuni sussiste illitisconsorzio necessario tra i condomini. Ciò significa cheil giudice, nel pronunciarsi sul merito della questione prospettata,è condizionato dalla presenza di tutti i soggetti aventi diritto.Nel caso in cui questi non siano stati chiamati in causa, egli deveordinare l'integrazione del contraddittorio. Nella materia dicui sopra tale litisconsorzio necessario vale per tutti i gradi digiudizio, dunque anche in appello; il rischio, altrimenti, sarebbequello di iniziare più cause con il medesimo oggetto, causeche potrebbero generare giudicati contrastanti. “Se ladecisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbianoagito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie neisuccessivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve poterefare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogoall'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazionedella legittimità della deliberazione per alcuni e della suainvalidità per altri”.

Secondo la Suprema Corteha errato il giudice d'appello che, interpretando l'assenza ingiudizio del condomino dissenziente (il quale, dopo aver rinunciatoal servizio comune, ha provveduto ad impugnare la deliberaassembleare relativa alla ripartizione delle spese di riscaldamentocentralizzato, partecipando quindi al primo grado di giudizio) comeacquiescenza. Il giudice di secondo grado, a norma di legge,avrebbe dovuto provvedere d'ufficio all'integrazione delcontradditorio, a nulla rilevando la decisione nel merito (la domandadell'appellante, anch'egli condomino distaccatosi dal riscaldamentocentralizzato, era stata rigettata poiché, all'epoca del distacco esussistendo delibere condominiali contrastanti, non era statospecificato “espressamente il tipo di impianto da installarsi insostituzione di quello soppresso”). La Suprema Corte rilevaviolazione dell'art. 331 c.p.c. per omessa integrazione delcontraddittorio (richiesta avanzata dallo stesso condominioresistente) e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezionedella Corte d'appello.


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2) Danni riportati dalle cose comuni. Obbligo o esclusione delrisarcimento.

3) Assemblea dei condomini e rappresentanza in giudizio. Transazione.

4) Poteri dell'amministratore. Rappresentanza in giudizio.

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Data: 24/04/2014 15:00:00
Autore: Licia Albertazzi