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Cassazione: ancora una volta sulla coltivazione di cannabis nella propria abitazione.



Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,sentenza 23 gennaio – 31 marzo 2014, n. 14784.

Condannato all'esito di giudizio abbreviato, allapena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 2.000,00 dimulta per il reato di cui all'art. 73, 50 comma dPR 309/1990, l'uomo che erastato scoperto “detenere marijuana, all'interno di una camera dell'abitazioneadibita a serra artigianale”. Confermato il giudizio di primo grado anche in seded'appello, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, ivi deducendo viziomotivazionale e violazione di legge in relazione alla mancanza di provadella destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.

Ebbene, laCassazione sul punto ribadisce la differenza tra la coltivazione di sostanzestupefacenti nella propria abitazione per uso personale e l'attività dicoltivazione e detenzione della stessa con destinazione del prodotto a terzi.

Èancora recente la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chesul punto ha stabilito che la condotta di “coltivazione” non è mai sottratta alrilievo penale, in quanto l'art. 75, primo comma del D.P.R. 309/1990,ricomprende, nella figura dell'illecito amministrativo, solo le condotte diimportazione, acquisto e detenzione e non le altre condotte indicate dall'art. 73 ecioè tra le altre la produzione, la fabbricazione, la raffinazione, la messa invendita ed anche la “coltivazione” delle sostanze stupefacenti. Secondo gliermellini "sarebbearbitrario distinguere, ai fini di ricomprendere talune condotte minorinell'area dell'art.75, tra coltivazionetecnico-agricola e coltivazione domestica che dovrebbe invece secondo alcunirientrare nel genus della semplice detenzione". (Cass. Sez. Unite 10 luglio 2008).

Nelcaso di specie, afferma la Suprema Corte il ricorso èinfondato. «Invero – dice - la coltivazione domestica di marijuana non èoggetto dell'imputazione, bensì solo elemento qualificante, attraverso lamenzione dello strumentario funzionale ed idoneo alla sua effettuazione, delladestinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza rinvenuta,ritenuta frutto della coltivazione: appare esplicitamente contestata, invero,solo la detenzione illecita della marijuana e non già la coltivazione dellastessa, benché l'imputato, nel corso dell'interrogatorio, abbia ammesso dicoltivare piante di cannabis: ad ogni modo, non risulta l'assenza di contiguitàtemporale tra le diverse condotte tanto che non è stato computato alcun aumentodi pena per la continuazione, con ciò dovendosi ritenere l'unitarietà delfatto-reato, benché sia stata ritenuta penalmente rilevante qualsiasi attivitànon autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanzestupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto aduso personale (Cass. pen. Sez. VI, n. 49528 del 13.10.2009, Rv. 245648). Peraltro – aggiunge - l'incompatibilitàdella destinazione ad uso non esclusivamente personale è stata desunta dalrinvenuto quantitativo (gr. 62,9 lordi complessivi) definito"consistente" dello stupefacente dotato di efficacia drogante, cometale idoneo al confezionamento di un numero definito "rilevante" didosi medie (238)».

E, tanto basta ad integrare il reato de quo, oggetto dicontestazione. I giudici di merito, tuttavia, hanno "comunque voluto affrontare la questione della coltivazione domestica che hanno ritenuto essere stata posta in essere nell'appartamento delprevenuto, apprezzando la concreta offensività della condotta desumibile dal quantitativodi droga rinvenuto nell'appartamento e dall'allestimento di un vero e propriolaboratorio per la lavorazione ed essiccazione dello stupefacente: siffattaargomentazione s'appalesa del tutto logica e corretta, onde le censure mosse alriguardo dal ricorrente sono radicalmente prive di consistenza e valore".

Ciò detto, la Cassazione rigetta il ricorso.

Data: 04/04/2014 13:40:00
Autore: Sabrina Caporale