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Contratto di trasporto aereo. Natura giuridica del rapporto. Fattispecie di cancellazione del volo. Conseguenze.



Contrattodi trasporto aereo. Natura giuridica del rapporto intercorrente. Fattispeciedi cancellazione del volo. Conseguenze. Risarcimentodel cd. “danno supplementare”. Richiamo alla normativa Comunitaria.
(Avv.Riccardo Carlone – www.studiocarlone.it)
Il proliferare delleCompagnie aeree “low cost” nell'ultimo decennio se da una parte ha permesso unampliamento dell'offerta e l'abbassamento dei prezzi applicati all'utente finale,dall'altra, indubbiamente, proprio per il tentativo del vettore di ottimizzarei costi, ha comportato una diminuzione della qualità del servizio e, statisticamente,un aumento del numero di tratte cancellate o partite in ritardo rispetto all'orariopattuito.
Analizzando, quindi, gli aspetti“patologici” del contratto in queste evenienze bisogna partire dal noto presuppostoche attraverso l'acquisto di un biglietto aereo intercorre tra l'utente e la Compagniaaerea un contratto di trasporto aereo a prestazioni corrispettive conobbligazione di “risultato”, la cui causa consiste nel trasferimento, versocorrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro, regolamentato, fra lealtre: i) dagli artt. 941 e ss. del cod. nav. posti in materia di trasporto dipersone e bagagli nella navigazione aerea, con particolare riguardo agli artt.947, 949 e 949 bis cod. nav. ildisposto dei quali, se da una parte prescrive come “Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzionedel trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che eglistesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie epossibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che eraloro impossibile adottarle” (estratto dall'art. 949 bis cod. nav.) dall'altra rimanda, per l'individuazione dei correlatidiritti disattesi del passeggero, alla normativa Comunitaria (art. 947 cod.nav.); ii) dal Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004 che dispone per iPaesi Membri “regole comuni in materia dicompensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, dicancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
Passando a trattare la cennatacasistica di cancellazione unilateralmente disposta dal vettore aereo del volo,secondo la normativa richiamata, nel caso ciò avvenga con mancata, e provata, tempestivacomunicazione da parte della Compagnia – supportata dall'offerta di una soluzionealternativa e comunque manifestata secondo i principi di buona fede contrattuale– determina un inadempimento della stessa al correlato obbligo contrattualeassunto nei confronti della propria controparte contrattuale, aggravato ove siaaccomunato anche (come spesso accade quando il cliente ignaro dellacancellazione si reca ugualmente presso l'aeroporto) anche all'accessoriodisatteso obbligo di assistere i clienti nel ricercare soluzioni di viaggioalternative all'imprevista cancellazione.
Per fattispecie comequelle esaminate, il già citato Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e delConsiglio 11 febbraio 2004, n. 261 – che potrà essere utilizzato anche inragione dell'espresso rinvio operato alla normativa Comunitaria dall'art. 947cod. nav. in caso di negato imbarco, disoppressione o ritardo della partenza - istituisce regole comuni in materiadi “compensazione” ed assistenza ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Nello specifico l'art. 1,n.1, del Regolamento, intitolato all'“Oggetto”, prevede espressamente: “Il presente regolamento stabilisce, allecondizioni specificate, i dirittiminimi dei passeggeri in caso di: a)negato imbarco apasseggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo”
L'art. 5 del citatoRegolamento dispone che: “in caso dicancellazione del volo ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenzadel vettore operativo… b)spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo …”.
La suddetta compensazionepecuniaria non è dovuta, da parte del vettore aereo, laddove dimostri di averassolto a specifici oneri informativi nei confronti dei passeggeri previsti nelcomma 1 del citato articolo 5 del Regolamento.
Oneri non soddisfattidalla Compagnia convenuta nella classica fattispecie in analisi in quantoaccade che, usualmente, il passeggero apprenda della cancellazione del volosolo in prossimità della partenza.
Risulta, in questi casi edai sensi di Legge (art. 4, comma 3 del Regolamento che recita come “In caso di negato imbarco a passeggeri nonconsenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versareuna compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.”) innanzitutto dovuto all'utentel'indennizzo forfettario e standardizzato di euro 250,00 pro capite quale c.d. “compensazionepecuniaria”, previsto e disciplinato dall'art. 7, comma 1 punto a) del RegolamentoCE n. 261/2004 che dispone come “Quando èfatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono unacompensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiorio pari a 1 500 chilometri”.
Nonché il risarcimento delcd. “danno supplementare” ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n.261/2004.
Il sopracitato combinatofra gli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento prevede, infatti, solo i “diritti minimi”dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Il successivo art. 12precisa anche invece che “il presenteregolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimentosupplementare”, dovendosi intendere con tale locuzione la salvezza deldiritto dei clienti della Compagnia inadempiente a vedersi risarciti anche gliulteriori danni patrimoniali subìti a causa della cancellazione del volo, inapplicazione della normativa nazionale in materia.
Tale disposizione consentequindi al Giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il dannooccasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto aereosulla base di un fondamento giuridico diverso dal Regolamento n. 261/2004, valea dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal odal diritto nazionale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,13.10.2011).
Pertanto ben potràaffermarsi che le misure uniformi e immediate adottate ai sensi del Regolamenton. 261/2004 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso incui lo stesso inadempimento del vettore aereo ai suoi obblighi contrattualicausi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possanointentare comunque ed autonomamente le azioni di risarcimento dei detti danni (Corte di Giustizia Europea sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA).
Il richiamo fatto sul temadalla Giurisprudenza Comunitaria, poi, alla convenzione di Montreal o daldiritto nazionale (ut supra Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,13.10.2011), comporta l'applicabilità all'Istituto del “risarcimentosupplementare”: i) degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal,applicabili, in virtù dell'art. 3, n. 1, del Regolamento n. 2027/97, allaresponsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Statomembro, che precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o allacancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azionidirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte deivettori responsabili di un danno derivante dall'inadempimento del contratto ditrasporto aereo; ii) della normativa Nazionale disposta in materia diinadempimento contrattuale e danni collegati ad esso risarcibili alla parteadempiente.
Nessun dubbio, quindi, cheal risarcimento del danno per inadempimento del contratto di trasporto aereoprevisto dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004, possaessere aggiunto il danno patrimoniale subito per la perdita del volo (conformea tale impostazione sempre Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III,13.10.2011, n.83/10 e, per la Giurisprudenza Nazionale di merito applicativa:Trib. Roma Sez. IX, Sent. 23-05.2011; Giudice di Pace Milano Sez. IV,02-09-2010) secondo i principi generali previsti dal Codice Civile ex artt. 1681,1218 e 1223 e dagli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004.
Di diversa natura, invece,è il diritto dell'utente a vedersi risarcito il danno non patrimoniale subìto acausa della cancellazione del volo aereo.
Sul tema la Corte diGiustizia UE, sez. III, con la già annotata Sentenza 13 ottobre 2011,n°C-83/10, ha dichiarato che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensidell'art. 12 del Regolamento CE n.261/2004, può essere un danno di natura nonsolo materiale, ma anche morale (“..occorrericordare che, nella sua sentenza 6maggio 2010, causa C-63/09, Walz, la Corte ha dichiarato che i termini<> e <>, contemplati al contemplati al capitolo IIIdella convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essereintesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quellidi natura morale. Ne consegue che il danno suscettibile di risarcimento, aisensi dell'art. 12 del regolamento n.261/2004, può essere un danno di naturanon solo materiale, anche morale”. Cfr. anche Trib. Roma Sez. IX, Sent.,17-02-2012).
Nella casistica dibattutava analizzato il turbamento psichico connesso innegabilmente alla mancataesecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore aereo conosciutasolo nell'imminenza della partenza (si pensi ove trattasi di una programmatavacanza) nonché di ogni obbligo di assistenza previsto dall'art.5 lett. a) delRegolamento CE n.261/2004.
La Giurisprudenza,infatti, in più occasioni ha riconosciuto, tra i danni soggetti a risarcimentoa titolo non patrimoniale, il pregiudizio subito dal turista per non avergoduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzatoprima della partenza, imputabile a terzi.
Il turista, è statoevidenziato, si trova in una condizione di disagio e sofferenza per non averpotuto usufruire in modo completo di un'occasione di svago, riposo, piacere,come realizzazione della propria libertà individuale e personalità, inviolazione, dunque, degli artt.2 e 32 Cost (Cfr. tra le altre: Trib. Foggia Sez. I, 13 settembre 2012; Trib.Cagliari Sent., 27 febbraio 2008; Giudice di pace Roma, 12 dicembre 2007; App.Milano Sez. II, 14 febbraio 2003).
Usufruire di un periodo diriposo, ancorché breve, senza subire disagi o alterazioni della normaleprogrammazione data a quel particolare momento dell'esistenza costituisce,quindi, un vero e proprio diritto rilevante giuridicamente nelle ipotesi di inadempimentodel contratto di trasporto aereo.
Appare, ormai, ultroneodistinguere tra le singole voci danno (es. morale soggettivo, esistenziale),poiché le stesse vengono tutte assorbite nell'ambito del danno non patrimonialee meritano in ogni caso ristoro.
A tal fine, invece, rilevacome nell'ambito del “disagio psicofisicoconseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanzaprogrammata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la provaanche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interioridell'attore… non possono formare oggetto di prova diretta…” (Cass. Civ.Sez. III, 11-05-2012, n.7256).
Nel caso in esame, allora, i parametri - necessari e sufficienti -cui guardare per la liquidazione del danno non patrimoniale sono giàrappresentati da: l'inadempimento contrattuale, la violazione degli obblighi diassistenza normativamente previsti, il tempo di vacanza inutilmente trascorso el'irripetibilità dell'occasione perduta.
Liquidazione che dovràessere computata, caso per caso, valutando la gravità della condottaillegittima della Compagnia e le conseguenze che ne sono derivate, il tutto inapplicazione del criterio della liquidazione secondo equità del danno, conformealle disposizioni normative del Codice Civile (art. 1226 c.c.), qualoramanchino, non per colpa dell'istante ma per oggettiva impossibilità diquantificazione, criteri obiettivi per la esatta valutazione del pregiudizioconsiderato (Cass. Civ. 04.09.1990 n. 9118 e ss.), ed in ossequio al corollario che prevede come, nellecause relative a rapporti giuridici derivanti da contratti, il Giudice debbaaccertare ex art. 2697 c.c. (iuxtaalligata ac probata) l'an debeatur,e dopo aver così accertato l'an debeaturpuò raggiungere il quantum debeaturcon valutazione equitativa utilizzando lo strumento di cui all'art. 1226 c.c.
Volendo in definitiva dareuna impostazione pratica dell'approfondimento sin qui operato, nonché dell'operarichiesta al legale incaricato da un proprio assistito di azionarsi nei confrontidella Compagnia aerea colpevole di aver unilateralmente disposto lacancellazione del volo senza preventiva e tempestiva comunicazione, omettendodi adempiere ai minimi obblighi di assistenza del passeggero e di offerta dellasoluzione alternativa, ne consegue come il professionista dovrà nell'atto introduttivodel giudizio in primis richiedere di accertaree dichiarare l'inadempimento contrattuale del vettore al contratto di trasportointercorso fra le parti e agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 5lett. a) del Regolamento CE n.261/2004, in seconda battuta di accertare edichiarare il conseguente diritto dell'utente a vedersi risarcito il dannocollegato a tale inadempimento a titolo di “compensazione pecuniaria” ammontantead Euro 250,00, così come previsto e calcolato dal Regolamento CE n. 261/2004,in ulteriore e cumulativa istanza di accertare e dichiarare il diritto dellostesso al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale a titolo di cd. “dannosupplementare” ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004.
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Data: 27/03/2014 11:20:00
Autore: Avv. Riccardo Carlone