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Cassazione e utenze telefoniche: questioni sostanziali e processuali



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n 5457 del 10 Marzo2014. La sentenza in commento, pronunciata circa controversiain tema di utenze telefoniche, offre diversi spunti diriflessione, tra cui due in particolare. Per prima cosa occorrerilevare come sia orientamento consolidato quello voltoall'affermazione di legittimità di imputazione delle spesepostali ai fini di imponibile iva; precedente pronuncia dellaCassazione ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: “intema di rapporto di utenza telefonica fra autente e Telecom, poichèil costo sopportato per l'anticipazione della spesa sostenuta neiconfronti delle Poste Italiane e della Telecom, per la spedizionedella fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizionigenerali di contratto come costo da addebitare a carico dell'utente,non è, in mancanza di previsione delle condizioni contrattuali,un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma soloun'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso”;dunque “deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecomverso l'utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa dispedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile (…)trattandosi di spesa per l'esecuzione della prestazione”.

In secondoluogo la Cassazione risponde al seguente quesito: è validal'elezione di domicilio (che, ai fini del giudizio in Cassazione,deve essere eletto in Roma) contenuta nella procura posta in calce oa margine del ricorso e non nel testo del ricorso stesso? Secondo laSuprema Corte sì, sarebbe sufficiente ad esprimere l'intenzionedi eleggere domicilio nel luogo indicato agli effetti dell'art.366, comma 2, c.p.c. A nulla rileva la contemporanea presenza, neltesto del ricorso, del riferimento all'indirizzo di postaelettronica certificata del difensore. Infatti, nel caso in cuinel ricorso vengano indicati sia l'uno che l'altra senza che siaespressa alcuna preferenza, ai fini della corretta notifica dellecomunicazioni è possibile scegliere egualmente ciascuno dei duemezzi.

Data: 14/03/2014 09:01:00
Autore: Licia Albertazzi