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Cassazione: quando è possibile derogare alla distanza minima tra edifici?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 3803 del 18 Febbraio 2014. E'possibile, in circostanze particolari, derogare al limite didistanza minima tra edifici? Secondo l'art. 9 del d.m. 1444/1968ultimo comma (“sonoammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi,nel caso di gruppi di edifici che formino oggettodi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionatecon previsioni planovolumetriche”)prevede distanze diverse dai dieci metri di legge.L'applicazione di tale disposto è tuttavia subordinato a presuppostiben precisi. Nel caso in oggetto alcuni soggetti residenti in unfabbricato adiacente il condominio contestato proponevano azione dirisarcimento del danno nei confronti del costruttore dello stesso, alquale veniva contestato di aver edificato in violazione di suddettilimiti. Se in primo grado il giudice respingeva la domanda attorea,la Corte d'Appello riteneva invece inapplicabile la deroga previstaall'articolo sopra citato, quindi condannava i convenuti allademolizione della parte di condominio costruita in violazione dilegge. Avverso tale statuizione gli interessati, condominio ecostruttore, proponevano ricorso in Cassazione.


La Suprema Corte confermal'interpretazione operata dal giudice di secondo grado, affermandoche il condominio oggetto di controversia sorge in una zona,qualificata dal Piano regolatore generale – ora denominato piano digoverno del territorio – come “zona urbana di trasformazione”,per la quale sono espressamente previsti, “indipendentementedallo stato di fatto”, “interventi di radicaleristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto”. Secondo laCorte lo Studio Unitario d'Ambito (SUA) non può essereequiparato, nemmeno per analogia, ad un piano particolareggiato,né ad una lottizzazione convenzionata. Non sussistendo dunque ipresupposti di applicazione di distanza in deroga, il ricorso vienerigettato e la sentenza d'appello confermata.

Data: 23/02/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi