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I beni acquisiti per successione ereditaria devono essere valutati a fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.



Corte diCassazione, Sezione. VICivile – 1, ordinanza 22 ottobre 2013 – 5 febbraio 2014, n. 2542.

Cosa succede se la moglie dopo la separazionericeve in lascito un'eredità? Deve il Giudice tenerne conto ai fini delladeterminazione dell'assegno familiare o è questione del tutto irrilevante?

A dirlo è la Cassazione con sentenza n. 2542 del 5febbraio 2014.

Con ricorsodel 18 giugno 2009 un uomo chiedeva al Giudice del Tribunale di Roma lamodifica dell'ammontare dell'assegno divorzile dovuto nei confronti dell'exconiuge e dell'assegno di mantenimento della figlia, come disposto in base allasentenza n. 6272/08 del medesimo organo giudicante, “per intervenute mutatecondizioni economiche o soggettive dei beneficiari, consistenti nella percezionedi una cospicua eredità (...)".

La donna alcontrario, contestava l'affermazione relativa alle proprie condizionipatrimoniali dato che “ella aveva già speso metà dell'eredità paterna perpotersi mantenere dopo la separazione in conseguenza del rifiuto dell'exconiuge di corrispondere l'assegnoimpostogli in sede giudiziaria”.

Cosicché giunti in Cassazione e, portata latrattazione della causa in Camera di Consiglio, il ricorso veniva rigettato enella specie, ritenuto inammissibile quanto alla pretesa irrilevanza della dell'acquistoereditario successivo alla separazione e al divorzio.

«Talededuzione – afferma la Corte - deve ritenersi infondata proprio con riferimentoalla giurisprudenza citata (Cass. civ. sezione I n. 23508 del 19 novembre del2010) con la quale è stato affermato che i beni acquisiti per successioneereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione deltenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione dellaconvivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini dellavalutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche aifini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario)».

Data: 14/02/2014 11:00:00
Autore: Sabrina Caporale