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Amministrazione di sostegno: precisazioni dalla Cassazione



Corte diCassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 19 novembre 2013 – 4 febbraio 2014, n.2364.

"La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazionefisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea,di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore disostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenzao il domicilio". Tale misura protettiva si compone di un dupliceaccertamento rimesso al giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628;Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di unainfermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e ilsecondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggettodi provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)”.

Questo, quanto si legge nella recente pronuncia della Suprema Corte diCassazione, emessa in tema di amministrazione di sostegno.

Con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, veniva respinto ilreclamo proposto ex art. 720 bis cpc, avverso il provvedimento del Tribunale diSulmona, in funzione di giudice tutelare, con il quale era stata dispostal'amministrazione di sostegno in favore di un anziano signore e in cui veniva affidatol'incarico di amministrazione di sostegno ad un soggetto estraneo allafamiglia.

“Il giudice di secondo grado, valutato il materiale probatorio assuntonel precedente grado di giudizio, rilevava che il suddetto, affetto daipoacusia, da difficoltà nell'articolazione della parola e da sindrome parkinsoniana,era privo di qualsiasi autonomia, dipendendo per tutti gli incombentiquotidiani (acquisti, alimentazione, igiene personale) e amministrativi (ritirodella pensione, contatti con le banche e con gli uffici pubblici) dai proprifamiliari. Si precisava [peraltro] chetali patologie incidevano gravemente sulla capacità dello stesso soggetto diorientarsi nel tempo e nello spazio e di relazionarsi con persone estranee aisuoi parenti”.

Tali i motivi, per cui i giudici dell'appello, ritennero di nonpoter accogliere “la richiesta dei reclamanti di revocare la misura protettivadell'amministrazione di sostegno e che non potesse trovare accoglimento neanchequella di nominare amministratore di sostegno il figlio di quest'ultimo, acausa della violenta contrapposizione esistente tra i membri della famiglia,perdurata per tutto il tempo del giudizio e culminata in denunce penali”.

Cosicché, giunti in Cassazione, il ricorso veniva rigettato.

«Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché si cerca diindurre questa Corte ad un sostanziale riesame del materiale probatorioraccolto nei precedenti giudizi, non consentito al giudice di legittimità, ilquale ha la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito (ex multis Cass. nn. 23726 del 2009; 15693 del 2004; 2357 del2004; 12467 del 2003; 16063 del 2003)».

Peraltro, a ben vedere, «la Corte d'Appello, contrariamente a quantosostenuto dai ricorrenti, ha preso in considerazione la documentazionemedico-sanitaria menzionata nel presente ricorso per cassazione, richiamandolaespressamente nel provvedimento impugnato. (…) La decisione quindi non è stataassunta sulla sola base dell'accertata infermità fisica, ma sulla incidenza diquesta ultima sull'idoneità del soggetto a gestire i propri interessi, tenutoconto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e ditutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie».

Data: 12/02/2014 11:00:00
Autore: Sabrina Caporale