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Cassazione: assenze per lunghi periodi di malattia e applicabilità del licenziamento



La Corte di Cassazione, consentenza n. 1777 del 28 gennaio 2014, ha affermato che "l'art. 2110, c. 2,c.c. prevede che nel caso di malattia del lavoratore il datore possa recederedal rapporto di lavoro solo dopo il decorso del periodo di conservazione delposto di lavoro fissato dalla legge e dai contratti collettivi. Le disposizionidell'art. 2110 c.c., infatti, impediscono al datore di lavoro di porre fineunilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilitàdell'assenza (cosiddetto comporto), nell'ambito di un contemperamento degliinteressi confliggenti del datore stesso (a mantenere alle proprie dipendenzesolo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periododi tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione),così riversando sull'imprenditore il rischio della malattia del dipendente.".

La giurisprudenza di legittimità- si legge nella sentenza - ha coordinato tale principio inrelazione alle varie fattispecie legali di recesso prevedendo che lo stato dimalattia: a) non preclude l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, nonavendo ragion d'essere la conservazione del posto durante la malattia inpresenza di un comportamento che non consente la prosecuzione neppuretemporanea del rapporto; b) parallelamente sospende l'efficacia dellicenziamento per giustificato motivo o il decorso del periodo di preavviso (sela malattia sia intervenuta durante tale periodo). Ne consegue che il licenziamento, che non siairrogato per giusta causa, durante lo stato di malattia è sospeso fino allaguarigione e da quel momento riprende la sua efficacia.

Il caso preso in esame dallaSuprema Corte ha come protagonista un dipendente comunale, addetto all'ufficiolegale, licenziato per il suo atteggiamento assenteista che aveva dato luogo adun comportamento di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.

Il lavoratore, ricorrendo inCassazione, contesta la sentenza non definitiva della Corte d'Appello nellaparte in cui ritiene che, avendo ricevuto la contestazione in periodo dicongedo per malattia, il procedimento disciplinare doveva ritenersi sospesofino alla cessazione del congedo, di modo che il termine per l'irrogazionedella sanzione previsto dalla norma collettiva (gg. 120 dalla contestazione)doveva ritenersi rispettato. Sostiene, invece, parte ricorrente che non esistealcun automatismo tra la malattia e la sospensione del procedimento disciplinaree che tale sospensione avrebbe dovuto essere frutto di un provvedimentoesplicito dell'Amministrazione, da emanare solo ove ne fosse stata effettuatarichiesta dal lavoratore allo scopo di spiegare la sua difesa.

Nel caso di specie, precisano igiudici di legittimità, il momento di sofferenza del procedimento dilicenziamento irrogato al lavoratore va individuato non nella circostanza che l'addebitosia stato contestato durante lo stato di malattia, atteso che l'efficacia dellacontestazione rimarrebbe a sua volta sospesa fino al momento della guarigione,ma nella verifica dell'effettivo godimento delle garanzie apprestate dallalegge e dalla norma contrattuale per l'esercizio di difesa del lavoratore. "Alriguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimentoalla disposizione contrattuale ora in esame, ha enunziato il principio chequalora il contratto collettivo preveda termini volti a scandire le fasi delprocedimento disciplinare e un termine per la conclusione di tale procedimento,solo quest'ultimo é perentorio, con conseguente nullità della sanzione in casodi inosservanza, mentre Ì termini interni sono ordinatori e la violazione diessi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l'incolpatodenunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltàdella sua difesa."

Secondo quanto accertato dalgiudice di merito e ribadito dal ricorrente stesso con il ricorso, ildipendente aveva fruito di un periodo di malattia dal giorno 12 aprile 2000 al20 agosto 2000, di modo che la contestazione scritta dell'addebito (inviata daldatore il 13 aprile e realizzatasi il 19 aprile con il ricevimento dell'attoscritto) intervenne durante il periodo in cui il diritto di recesso del datoreè sospeso, ai sensi dell'art. 2110, c. 2, c.c. Sempre nel giudizio di merito èemerso che dopo il 20 agosto il Comune in data 23 agosto reiterò la"convocazione scritta per la difesa" prevista dall'art. 24 del ccnl(c. 3) già inviata il 26 aprile in costanza del periodo di malattia.

"La contestazione fu, dunque,validamente effettuata nel corso del periodo di malattia, anche se - a seguitodella sospensione di efficacia ex art. 2110 c.c. - divenne operante solo dalmomento della guarigione. Tale considerazione comporta che il lasso di tempointercorso tra la contestazione (rectius il momento di efficacia dellacontestazione) e la irrogazione del licenziamento, corrispondente alla duratamassima del procedimento disciplinare scansita dall'art. 24 del CCNL, deveessere fissato in misura pari al periodo 20 agosto 2000 - 22 settembre 2000,ovvero in termini largamente rientranti in quelli massimi indicati dal sestocomma della disposizione collettiva."

Data: 31/01/2014 12:30:00
Autore: L.S.