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Cassazione e diritto tributario: riflessioni sui principi interpretativi alla base della materia



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 13515 dell'11Giugno 2009. Si ringrazia il Dott. Pisapia per la segnalazione delcaso affrontato.


Ilcaso.In applicazione dell'art. 52 del d.p.r. 131/1986 (testounico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)il resistente ha ottenuto, in primo e in secondo grado di giudizio,l'annullamento di rettifica esattoriale relativa alla riscossione diimposta di registro, dovuta a seguito di compravendita di immobile. L'impostadi registroha natura giuridica mista, nel senso che quando è prevista in misurafissa si configura come tassa(cioè come il corrispettivo di un servizio prestato dalla pubblicaamministrazione) mentre quando è dovuta in maniera proporzionale,allora ha carattere di imposta.L'imposta di registro è dovuta in tutti i casi in cui vi siatrasferimento di proprietà o di godimento di un immobile, come lavendita o la locazione. L'articolo citato prevede un terminedecadenziale di due annirelativamente alla riscossione dei contributi dovuti per la rettificadi valore di immobili o aziende. Secondo il resistente,l'accertamento sarebbe infatti avvenuto oltre i due anni previstidalla normativa.

Avversola sentenza d'appello proponeva ricorso il l'Agenzia delle Entrate,contestando la corretta applicazione dell'art. 57 legge 413/1991(normativa introdotta al fine di razionalizzare e potenziarel'attività di accertamento fiscale), poiché, a dire dell'Agenzia,detto disposto sarebbe applicabile non solo al momento dellariscossione ma anche dell'accertamento tributario.


Laconsiderazione, secondo la Suprema Corte “ovvia”, potrebbe nonessere così scontata, proprio perchè, si ricorda, il ricorrente haottenuto l'accoglimento delle proprie doglianze sia in primo che insecondo grado di giudizio. Con questa riflessione non si intendemettere in discussione una pronuncia della Cassazione, quanto metterein evidenza l'importanza dell'applicazione delle tecniche diinterpretazione delle norme, principi generali previsti nelnostro ordinamento – essenzialmente di rango costituzionale e dilegge ordinaria - che si adattano a ciascuna circostanza (ad esempio,alcuni principi interpretativi tipici del diritto penale possono nonessere ripresi nel civile, e viceversa). Il diritto tributario èregolato da criteri ad hoc (come il principio di capacitàcontributiva, il principio di progressività, la riserva di legge)che mirano alla tutela della parte debole del rapporto, ilcontribuente (circostanza confermata dall'entrata in vigore, nel2000, dello Statuto del contribuente); proprio per questo motivo ingenerale, al pari del diritto penale, il sistema tributario èregolato da una sorta di rigidità che non permette, in molti casi,applicazioni analogiche né supplettive di norme astrattamentesimili.


Nelcaso in oggetto la Suprema Corte interpreta il dettato normativo diuna legge sul condono fiscale in maniera pregiudizievole per ilcontribuente. Inoltre, la Cassazione interpreta retroattivamenteun disposto normativo successivo; quando al contrario uno deiprincipi generali del diritto tributario – come nel penale – èproprio l'irretroattività della legge.


Ilprincipio di diritto. La massima enunciata nella sentenza inesame è la seguente: “l'art. 57, comma secondo, secondoperiodo, della L. 30-12-1991, n. 413, il quale, relativamente aitributi indicati nel precedente art. 53, comma 1 (imposta diregistro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni edonazioni, INVIM) stabilisce la sospensione dei termini diprescrizione e decadenza, va interpretato nel senso che essoricomprenda – sin dalla sua originaria formulazione, e quindiancora prima della modifica operata dall'art. 4 del D.L. 23 Gennaio1993, n. 16 (convertito nella L. 75 del 1993) che ha espressamenteintrodotto il riferimento all'accertamento – tanto i termini diaccertamento, quanto quelli di riscossione”.

Data: 31/01/2014 09:02:00
Autore: Licia Albertazzi