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Notifica della multa a familiare del destinatario: recentissimo intervento delle Sezioni Unite



di Marco Massavelli - Interventochiarificatore delle Sezioni Unite in materia di procedimentodi notificazione degli atti, ein particolare di verbali diaccertamento di violazioni alle norme del codice della strada.


Lanotifica dei verbali del codice della strada deve avvenire,preventivamente, a mezzo del servizio postale, a norma della legge 20novembre 1982, n. 890. Solo per il caso di mancata notifica a mezzodel servizio postale, ci si dovrà avvalere della collaborazione deimessi comunali, i quali procedono a notificare gli atti a norma degliarticoli 137, e seguenti, codice di procedura civile. Talidisposizioni normative prevedono la sequenza, che deve essere seguitatassativamente, delle procedure per la notifica degli atti, pena lanullità della notifica In particolare, la notifica deve essereconsegnata:


oppure

3.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, ilsoggetto consegna copia dell'atto a:


Anchela sequenza dei soggettia cui l'atto deve essere notificato, in assenza del destinatario, ètassativa: è necessario ricercare preventivamente una persona difamiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere,anche solo momentaneamente, conviventi – e di tale convivenza nedeve essere fatta menzione nella relazione di notifica, unitamenteall'indicazione del grado di parentela dichiarato dal soggetto cheritira l'atto), una persona addetta alla casa, all'ufficio,all'azienda; solo se tali soggetti non sono reperiti (dellericerche di tali soggetti, e della loro assenza è necessario darneatto nella relazione di notifica), l'atto deve essere consegnato alportiere dello stabile dove si trova l'abitazione, l'ufficio ol'azienda del destinatario.


LaCorte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre2013, n. 24473, ha statuito il principio di diritto per cui: “intema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna delpiego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogoindicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumereche in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o ildomicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo,qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine diottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere difornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può esserefornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche cheindichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuatala notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramentedichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabilealla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto,una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario,presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita…”


Neanchele bolletterelative alle forniture diservizi, o la testimonianzadell'amministratore di condominioo di altri soggetti relativamente alla diversa residenza deldestinatario delle notifiche, rispetto a quella della moglie, possonoconsiderarsi idonea prova della cessazione della convivenza con ilconiuge, e quindi della illegittimità della notifica eseguita nellemani della moglie, in luogo che non sia idoneo, a norma dell'articolo139, c.p.c., a determinare la conoscenza dell'atto notificato daparte del destinatario.

Data: 27/01/2014 11:00:00
Autore: C.G.