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Assistenza Familiare: lo stato di disoccupazione non esonera l'obbligato a versare il mantenimento.



Di MaurizioTarantino.

Cassazione Penale sentenza n. 51027 del 18 dicembre2013 .

In materia di violazione degli obblighi diassistenza familiare ex articolo 570 c.p, l'asserita incapacità economicadell'obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non siaascrivibile a sua colpa; a tal riguardo, pertanto, conviene evidenziare ilconcetto dei mezzi di sussistenza cui la disposizione fariferimento.

In tal senso va osservato come, secondoconsolidata giurisprudenza, il dato in questione, riferibile a tutti i mezzieconomici utili a soddisfare le fondamentali esigenze della vita, non vasovrapposto a quello civilistico relativo al mantenimento. In altri termini lacorresponsione dell'assegno non esclude sic et simpliciter laconfigurazione del reato, quante volte la somma regolarmente corrisposta nonsia sufficiente a garantire i mezzi necessari per far fronte alle esigenzedella vita.

Allo stesso modo il mancato versamentodell'assegno non comporta automaticamente l'integrazione del delitto di cuiall'art. 570 c.p., dovendosi verificare se l'omessa erogazione delle sommedovute determini l'impossibilita di provvedere al proprio fabbisogno.

Altro elemento tipico dell'illecito di cui sidiscorre e' quello dello stato di bisogno dell'avente diritto,fermo restando che, secondo opinione pacifica, la condizione di minore implicasiffatta condizione inevitabilmente.

Sul punto va precisato come non valga adescludere il reato la circostanza che l'altro coniuge (o un terzo), provveda invia sussidiaria al mantenimento dei minori, in assenza di uno dei soggettiobbligati (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 9 gennaio 2004 n. 17692).

Lacondizione genitoriale, difatti, pone, sia pure sovente in differente misura,in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere alle esigenze dellaprole.

Da ultimo va valutato anche il dato della situazioneeconomica del soggetto obbligato, potendo lo stesso venirsi a trovare incondizioni di indigenza con la conseguente impossibilità di adempiere alleproprie obbligazioni (ad impossibilia nemo tenetur).

L'orientamento della Suprema Corte emerso sullaquestione si rivela piuttosto rigoroso, escludendosi la configurazione delreato solamente laddove il debitore risulti assolutamente incapace diprovvedere per ragioni indipendenti dalla sua volontà (Cfr. Cassazione penale, Sez.VI, sentenza 27 aprile 2007 n. 22705).

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel casode quo la Suprema Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 51027del 18 dicembre 2013 ha ritenuto che la presenzadella certificazione dello stato di disoccupazione, non esclude la sussistenzadel reato in mancanza di idonei e convincenti elementi indicativi di situazioniche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economicae nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione.

Nella vicenda in esame,la Corte d'Appello di Lecce, dopo l'assoluzione delTribunale di Galatina, condanna un uomo del reato di cui all'art. 570 co.2 n.2cp. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figliminori, omettendo di versare per intero le relative somme determinate dalcompetente giudice civile in sede di giudizio di separazione tra coniugi.

Avverso tale sentenza l'imputato proponevaricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, l'inosservanza ederronea applicazione della legge penale in violazione delle art. 606 co.1lett.b) cpp. in merito all'art. 570 co.2 n.2 cp. e relativa violazionedell'art. 606 co.1 lett.e cit. per mancanza di motivazione con riferimento alcombinato disposte degli artt. 111 co.6 della Costituzione e 192 co.1, 125 co.3e 546 co.1 lett.e) cpp. in relazione alle condizioni economiche dell'imputato,comprovatamente tali da non consentirgli di affrontare nell'intero gli obblighicivili impostigli in sede di giudizio di separazione tra coniugi, avutoriguardo al comprovate stato di soggetto in stato di disoccupazione, peraltroincolpevole.

Alriguardo i giudici della sesta sezione hanno rilevato, come esattamente dedottodai giudici della Corte territoriale leccese, l'asserita assoluta impossibilitàa provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed allamoglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in unocon una certificazione di stato di disoccupazione che, di per se, in difetto dicomprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quantodovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro.

Concludendo,gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno ritenuto che lapresenza della certificazione dello stato di disoccupazione, in difetto dicomprovati elementi attestanti il necessario e dovuto impegno dell'imputatoalla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non giustifica unatteggiamento di passività probatoria, essendo corretta e legittimal'aspettativa di moglie e figli in merito ai mezzi di sussistenza

Dott. MaurizioTarantino

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Data: 08/01/2014 14:20:00
Autore: Maurizio Tarantino