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Decurtazione punti dalla C.Q.C.: l'indicazione erronea dei dati della patente non inficia l'accertamento



di Marco Massavelli - Ladecurtazione dei punti dallapatente di guida è regolatadall'articolo 126-bis, codice della strada. Ilcomma 1 stabilisce:

All'attodel rilascio della patente viene attribuito un punteggio di ventipunti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degliabilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subiscedecurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguitodella comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di unadelle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le normedi comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deverisultare dal verbale di contestazione”.


Ilsuccessivo comma 2 precisa il procedimentodi decurtazione che inizia conl'accertamento della violazione da parte dell'organo di poliziastradale e prosegue con la comunicazione all'anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida, che provvederà, nei termini previstidalla norma, alla effettiva decurtazione del numero di punticomunicato dall'organo di polizia, così come previsto dallatabella allegata all'articolo 126-bis:


L'organoda cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comportala perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalladefinizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida. La contestazione si intende definitaquando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativapecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativie giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per laproposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giornidecorre dalla conoscenza da parte dell'organo di poliziadell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termineper la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esitodei ricorsi medesimi. Lacomunicazione deve essere effettuata a carico del conducente qualeresponsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione diquesti, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solidoai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia cheprocede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale dicontestazione, i dati personali e della patente del conducente almomento della commessa violazione.Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suolegale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire glistessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia cheprocede. Il proprietariodel veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senzagiustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 284,00 a euro 1.133,00.La comunicazione alDipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.


Oltrealla patente di guida, dal 2008, è necessario rapportarsi anche conuna c.d. patente professionale,la Carta di Qualificazione delConducente (C.Q.C.) previstacome documento obbligatorio per i conducenti, titolari di patenti dicategoria C e D, che svolgano professionalmente l'attività diautotrasporto di cose e/o persone. Il Decreto Legislativo 21.11.2005,n. 286, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del09.01.2006, n. 6, recante “Disposizioniper il riassetto normativoin materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivitàdi autotrasportatore”ha recepito la direttiva n.2003/59/CE sulla qualificazioneiniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicolistradali adibitial trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega dicui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62. A normadell'articolo 14, del decreto legislativo 286/2005, l'attività deiconducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di personee di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente dellecategorie: C / C+E / D / D+E (siveda, l'articolo 116, codice della strada, come modificato daldecreto legislativo 59/2011, a decorrere dal 19 gennaio 2013, perl'elenco completo delle patenti di guida per le quali èobbligatorio il possesso della C.Q.C.),è subordinata all'obbligo diqualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per ilconseguimento della carta diqualificazione del conducente.L'autorità competente al rilascio della carta di qualificazionedel conducente è da individuarsi negli uffici motorizzazione civiledel Ministero dei Trasporti.


Percui, a decorrere dal 5 aprile2008,a tutti coloro che sono titolari di una CQC o di un CAP tipo KB,oltre ai punti della patente di guida posseduta, sono attribuitialtri 20 punti, riferiti ai documenti professionali posseduti, chesono decurtati o reintegrati, secondo le regole sopraindicate, infunzione dell'accertamento di violazioni commesse nell'esercizio diun'attività professionale che richiede il possesso dei predettititoli abilitativi.Operativamente, quindi, nel casoin cui il titolare di C.Q.C. tipo C o D:



Perquanto riguarda, in particolare, il procedimentodi decurtazione dei punti dalla C.Q.C.,l'articolo 23, decreto legislativo 286/2005, prevede,come detto, dal 5 aprile 2008, chequandouna violazione comportante laperditadipuntivienecommessaallaguidadiveicoliperiqualièrichiestoilpossessodellaCQCodelCAPtipoKBladecurtazionesiapplicasuquestidocumenti. Presupposto di taledisciplina è che gli illeciti siano commessi non solo alla guida dei veicoli suindicati ma anche nell'eserciziodi un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.Se la violazione viene commessa alla guida di veicoli diversi daquelli per cui è richiesto il titolo abilitativo, pur in possessodel conducente, o per finalità private, la decurtazione interesseràla sola patente di guida.



Pertutte le violazioni commesse dal 5 aprile 2008 per le quali èprevista la decurtazione dei punti dalla C.Q.C., nel verbale dicontestazione della violazione alle norme del codice della strada,andrà riportato il numero di C.Q.C.posseduta dal conducente. Siritiene opportuno che sul verbale di contestazione della violazionevenga indicato anche il numero della patente di guida posseduta daltrasgressore, a cui è ricollegata la C.Q.C. Ilmeccanismo di decurtazione dei punti sulla C.Q.C. è identico aquello della decurtazione dei punti sulla patente. Infatti, tutte leprocedure di gestione dei punti sulla patente si applicano anche aipunti della C.Q.C. Si applicano, altresì, le regole relative alraddoppio del punteggionel caso in cui le violazioni che prevedano la decurtazione sianocommesse da conducentineopatentati. Per tale operazione,tuttavia, si deve fare riferimento alla patente di guida e non allaC.Q.C., con la conseguenza che il raddoppio del punteggio si applicasolo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da menodi tre anni, a nulla rilevando la data di conseguimento della C.Q.C.


Perquanto riguarda la contestazione della violazione, il verbale diaccertamento deve contenere alcuni elementi essenziali, a pena dinullità dell'atto (cfr. articolo 383, regolamento di esecuzionec.d.s.):


Tuttigli altri elementi presenti sul verbale che non hanno ripercussioniin merito:



seerroneamente indicati,sono da considerarsi merierrori materiali, che noncostituiscono motivo di invalidità o annullabilità del verbale.


Giàla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 27 aprile 2009, n.9915, aveva statuito che un erroremateriale sul verbale di contestazione (categoria della patente) nonpuò determinare la nullità del verbale. Con la recentissimasentenza 20 dicembre 2013, n. 28516, la Suprema Corte di CassazioneCivile ha ribadito che è validail verbale di contestazione di una violazione alle norme del c.d.snei confronti di conducente professionale di veicolo adibito altrasporto di cose, per il quale sia necessario il possesso dellaC.Q.C. tipo C, anche se l'agente ha indicato, sul verbale, ai finidella decurtazione dei punti, i dati della patente di guida in luogodi quelli della Carta di qualificazione del conducente, trattandosidi mero errore materiale:in tale caso, infatti, non sussiste in alcun modo una violazione deldiritto di difesa del trasgressore, per cui l'accertamento dellaviolazione deve ritenersi legittima.

Data: 24/01/2014 16:40:00
Autore: C.G.