Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

L'istanza per la dichiarazione di fallimento e i suoi effetti



Avv. Luisa Camboni - Inquesto periodo di grave difficoltà economica che sta attraversando il nostro Paese, numeroseimprese sono rimaste coinvolte da una procedura fallimentare. Vediamo in questa breve guida come può avere inizio questa procedura a partire dal primo atto: l'istanza perla dichiarazione di fallimento.


Che cosa è l'istanza di fallimento

L'istanzaper la dichiarazione di fallimento è quell'atto attraverso il quale sichiede che venga aperta la procedura fallimentare nei confronti di un imprenditore. Per presentare istanza di fallimento è necessario che sussistanodeterminati presupposti previsti dalla legge: presupposti soggettivi edoggettivi. In particolare dal punto di vista soggettivo è possibile richiedere il fallimento di un imprenditore commerciale con le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge fallimentare. dal punto di vista oggettivo è necessario che sussista il cosiddetto 'stato d'insolvenza'.

Laprocedura fallimentare, a seguito della riforma della legge fallimentare del2006, è attivabile solo ad istanza di parte. In passato l'abrogato art. 8 L.F.prevedeva l'iniziativa d'ufficio, ovvero da parte del Tribunale che fossevenuto a conoscenza, in un diverso giudizio, di eventi rivelatori di uno statodi insolvenza.

Che forma deve rivestire e dove vapresentata l'istanza?

L'istanzade qua deve rivestire la forma di unricorso (si veda: fac-simile istanza di fallimento) e va presentata in Tribunale e, precisamente, alla sezione Fallimentareterritorialmente competente con riferimento al luogo in cui l'impresa ha lapropria sede principale. Chi scrive ritiene opportuno precisare che il soggettoche presenta l'istanza deve valutare e prendere posizione quanto allasussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per poter dichiarare ilfallimento, adducendo le prove a sostegno delle proprie argomentazioni.L'istante dovrà, infatti, fornire la prova dei fatti dai quali il Tribunale Fallimentare possadedurre il reale stato di insolvenza, ovvero l'impossibilità per l'imprenditoredi soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Chi sono i soggetti che per legge possonopresentare istanza di fallimento?

Aisensi dell'art. 6 L.F. essi sono:

-il debitore;

-i creditori;

-il pubblico ministero.

Nelcaso in cui sia il debitore a chiedere il proprio fallimento, questi dovràallegare e depositare, congiuntamente all'istanza, i seguenti documenti:

1) lescritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre eserciziprecedenti, ovvero all'intera esistenza dell'impresa, se di durata inferiore;

2)uno stato dettagliato ed estimativo delle attività;

3)l'elenconominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

4)l'indicazionedei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi esercizi;

5)l'elenconominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suopossesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Anchel'istanza presentata da uno o più creditori prende le forme di un ricorso, che deve essere redatto per iscritto edepositato nella cancelleria del Tribunale - sezione Fallimentare competente.

Ilpubblico ministero, invece, ha facoltà di presentare istanza di fallimento soloin casi particolari e cioè:

-quandol'insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale,ovvero dalla fuga, dalla latitanza o dall'irreperibilità dell'imprenditore, oancora dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dallasostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo dell'impresa da partedell'imprenditore;

-quandol'insolvenza di un imprenditore risulti da fatti emersi nel corso di unprocedimento civile e comunicati dal Giudice al pubblico ministero.

E'bene ricordare che l'articolo 147, comma 4, L.F. prevede una particolare formadi istanza di fallimento. Tale istanza è prevista nell'ipotesi in cui, dopo ladichiarazione del fallimento di una società, risulti l'esistenza di sociillimitatamente responsabili prima sconosciuti. Come ci si comporta in questaipotesi? Dato che il fallimento della società comporta automaticamente ilfallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili, il curatore delfallimento della società, o un creditore della stessa, oppure uno dei suoisoci, potranno presentare istanza per la dichiarazione del fallimento del socioillimitatamente responsabile prima sconosciuto.

È necessaria l'assistenza di un legale presentare istanza di fallimento?

Primadella riforma della legge fallimentare del 2006 un creditore poteva presentarein proprio istanza di fallimento contro il proprio debitore, senza l'assistenzadi un difensore tecnico. Il Legislatoredella riforma, avendo accentuato ilcarattere processuale e tecnico della fase processuale volta all'accertamentodello stato di insolvenza e di conseguenza alla dichiarazione di fallimento, considera che l'assistenza di un difensoresia del tutto necessaria.

Un creditore può, dopo aver presentatoistanza di fallimento, rinunciarvi?

Larisposta all'interrogativo è positiva: il creditore, difatti, può semprerinunciare all'istanza presentata attraverso una “dichiarazione didesistenza”.

Aseguito di tale dichiarazione il Giudice non potrà proseguire d'ufficionell'accertamento dei requisiti necessari per la dichiarazione di fallimento, edovrà, pertanto, emettere decreto di archiviazione del procedimento.

Quali documenti devono essere allegatiall'istanza al momento del deposito in cancelleria?

L'istanza va depositata allegando :

a) lanota di iscrizione a ruolo ;

b) laricevuta di versamento del contributo unificato di importo pari ad € 85,00 e marca da bollo;

c) certificato visura CCIAA della società(obbligatorio);

d) certificato camerale sui protesti(eventuale);

e) copia ultimo bilancio, oppure unasituazione patrimoniale aggiornata;

f) Il titolo, in originale o copia autentica, afondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto dipignoramento, fatture, ecc.).

Nelcaso in cui il ricorso riguarda una società di persone è necessario allegare uncertificato contestuale dei soci.

Si noti bene che non si può dichiararefallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagliatti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente inferiore a €30.000,00.

Unavolta depositato il ricorso, il Tribunale fissa con decreto l'udienza diconvocazione avanti a sé del debitore, dei creditori istanti e del pubblicoministero.

Laparte che ha depositato il ricorso si recherà, poi, in cancelleria perrichiedere le copie autentiche del ricorso e del decreto di convocazione e,così, procedere a notificare l'atto al debitore. L'originale verrà, poi,depositato in cancelleria prima dell'udienza.

In che modo viene dichiarato il fallimento?

Vienedichiarato con sentenza dal Tribunale che dispone:

- lanomina del Giudice delegato alla procedura ;

-la nomina del curatore;

-ordina al fallito il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritturecontabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

-fissa l'udienza per la verifica dei crediti;

-fissa il termine per la presentazione delle domande di insinuazione e dirivendicazione di diritti reali e personali.

La sentenza viene, poi, notificata al debitoree comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore e al richiedenteil fallimento. Viene annotata, inoltre, presso l'Ufficio del registro delleimprese ove l'imprenditore ha la sede legale.

La sentenza quando produce i suoi effetti?

Lasentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensidell'art. 133 c.p.c.. Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalladata di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art.17, comma 2 L.F..

Quantoal fascicolo della procedura, l'art. 90 L.F. ha stabilito che:

1) il comitato dei creditori e ciascun suocomponente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto odocumento;

2) il fallito può consultare tutti gli attiad eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservatisu disposizione del giudice;

3) gli altri creditori ed i terzi hannodiritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti per iquali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazionedel giudice delegato, sentito il curatore.

La sentenza che dichiara il fallimentoproduce una serie di effetti di natura privata, processuale e penale, sia nei confronti del fallito, sia neiconfronti dei creditori e sia dei terzi.

Gli effetti per il fallito sonodisciplinati dagli artt. 42-49 L.F..

Ilfallito viene privato, a far data dalla dichiarazione di fallimento, delladisponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni e, più precisamente, sia diquelli anteriori al fallimento sia di quelli che gli dovessero perveniredurante la procedura.

Anorma dell'art. 46 L.F. non sonocompresi nel fallimento:

1.ibeni ed i diritti di natura strettamente personale;

2.gliassegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò cheil fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per ilmantenimento suo e della famiglia;

3.ifrutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti infondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo170 c.c.;

4.lecose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ilimiti previsti nel comma 1, n. 2), art. 46 L.F. sono fissati con decretomotivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personaledel fallito e di quella della sua famiglia.


L'art. 44 L.F. dispone che tutti gli atti compiuti dalfallito e i pagamenti da lui eseguiti, dopo la dichiarazione di fallimento,sono inefficaci rispetto ai creditori.


Sono,altresì, inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenzadichiarativa di fallimento.

Fermoquanto previsto dall'articolo 42 L.F., comma 2, sono acquisite al fallimentotutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effettodegli atti di cui ai commi 1-2.

Aisensi dell'art. 48 L.F. il fallitopersona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza diogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nelfallimento.

L'art.49 L.F. “Obbligo del fallito” dispone che “L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gliamministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura difallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propriaresidenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti aifini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devonopresentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato deicreditori.

In caso di legittimo impedimento o di altrogiustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legalerappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento acomparire per mezzo di mandatario”.

Quantoai “Rapporti processuali” l'art. 43L.F. prevede che “nelle controversie,anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallitocompresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenirenel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione dibancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'aperturadel fallimento determina l'interruzione del processo”.

Quantoagli effetti nei confronti deicreditori sono disciplinati negli artt. 51-63 L.F. Alcune di questenorme mirano a proteggere il patrimonio fallimentare dalle iniziative dei singoli creditori, ciòal fine di realizzare il principio della “parcondicio creditorum”. Altre disciplinano il trattamento delle variecategorie di creditori. Altre indicano come quantificare il credito daammettere al passivo fallimentare e, infine, altre disciplinano la posizione dicreditori o terzi che si trovano in particolari situazioni di solidarietà.

Infine,quanto agli effetti nei confronti deiterzi :

-gli atti a titolo oneroso - cioè i pagamentie le garanzie - compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alladichiarazione di fallimento chepresentino delle irregolarità sonodichiarati inefficaci e revocati;

-gliatti a titolo oneroso – cioè i pagamenti e le garanzie - compiuti dal fallitonell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento privi di irregolarità,quando il curatore provi che l'altra parte era a conoscenza dello stato diinsolvenza, sono dichiarati inefficaci e revocati.

Gliatti che non ricadono nelle suddette categorie possono essere revocati conl'azione ordinaria di cui all'art. 2901 c.c.: l'azione revocatoria.

Avv.Luisa Camboni

StudioLegale Avv. Luisa Camboni

ViaL. Garau, 22 – 09025 Sanluri (CA)

mail: avv.camboni@tiscali.it

cell.: 328 1083342

Data: 03/01/2014 12:00:00
Autore: Avv. Luisa Camboni