Domanda di Apertura della Liquidazione Giudiziale

Area: Diritto della Crisi e dell'Insolvenza
Aggiornato: Agosto 2025
Riferimenti: Artt. 37-42 CCII (D.Lgs. 14/2019)

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è l'atto con cui i creditori, il pubblico ministero o il debitore stesso richiedono al tribunale competente l'apertura della procedura concorsuale. Con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) il "fallimento" è stato sostituito dalla "liquidazione giudiziale".

⚠️ Novità Codice della Crisi (CCII):
  • Nuova denominazione: "Liquidazione giudiziale" invece di "fallimento"
  • Presupposti soggettivi: imprenditore commerciale con soglie superate
  • Allerta precoce: obbligo di segnalazione tempestiva della crisi
  • Composizione negoziata: tentativo preventivo di soluzione
  • Domicilio digitale: obbligatorio per tutte le comunicazioni
⚠️ Presupposti per la Liquidazione Giudiziale:
  • Stato di insolvenza: incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni
  • Soglie dimensionali: almeno uno dei seguenti requisiti negli ultimi 3 anni:
    • Attivo patrimoniale > € 300.000
    • Ricavi lordi > € 200.000
    • Debiti > € 500.000
  • Qualifica soggettiva: imprenditore commerciale (esclusi enti pubblici)

Guida alla Domanda di Liquidazione Giudiziale

1. Cos'è la Liquidazione Giudiziale

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Si tratta di una procedura volta alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente per soddisfare i creditori secondo il principio della par condicio creditorum.

2. Presupposti per l'Apertura

Presupposto oggettivo:

Stato di insolvenza: incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (art. 5 L.F. / art. 2 CCII)

Presupposti soggettivi:

  • Imprenditore commerciale (non agricolo)
  • Non ente pubblico
  • Superamento di almeno una soglia dimensionale

3. Soglie Dimensionali (art. 2 CCII)

Parametro Soglia Periodo di riferimento
Attivo patrimoniale > € 300.000 Ultimi 3 bilanci
Ricavi lordi > € 200.000 Ultimi 3 esercizi
Ammontare debiti > € 500.000 Anche non scaduti

4. Legittimazione Attiva

Possono presentare la domanda (art. 37 CCII):

  • Il debitore stesso (autoliquidazione)
  • Uno o più creditori (anche per crediti non scaduti)
  • Il pubblico ministero quando:
    • L'insolvenza risulta da fuga, latitanza, chiusura locali
    • Da segnalazione del giudice civile
    • In altri casi previsti dalla legge

5. Competenza Territoriale

È competente il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha:

  • Sede principale dell'impresa (sede effettiva)
  • In mancanza: sede legale
  • Per imprenditore individuale: centro principale degli affari

6. Procedimento

1. Deposito domanda

Telematico tramite PST con allegati digitalizzati

2. Convocazione debitore

Entro 45 giorni dal deposito (art. 41 CCII)

3. Udienza camerale

Audizione del debitore e decisione

4. Sentenza

Dichiarazione di apertura o rigetto

7. Contenuto della Domanda

La domanda deve contenere:

  • Generalità complete del creditore e del debitore
  • Titolo e ammontare del credito
  • Elementi dimostrativi dello stato di insolvenza
  • Prova del superamento delle soglie dimensionali
  • Indicazione del domicilio digitale (PEC)

8. Documenti Essenziali

Per il creditore:

  • ☐ Titolo del credito (sentenza, decreto, fatture)
  • ☐ Prove dei tentativi di recupero
  • ☐ Visura camerale del debitore
  • ☐ Documentazione sull'insolvenza
  • ☐ Prove del superamento soglie

Per il debitore (autoliquidazione):

  • ☐ Bilanci ultimi 3 esercizi
  • ☐ Elenco creditori con importi
  • ☐ Stato patrimoniale aggiornato
  • ☐ Elenco dipendenti
  • ☐ Relazione cause della crisi

9. Effetti della Sentenza di Apertura

  • Spossessamento: il debitore perde l'amministrazione dei beni
  • Nomina organi: curatore, giudice delegato, comitato creditori
  • Cristallizzazione debiti: stop agli interessi
  • Divieto azioni esecutive: individuali dei creditori
  • Pubblicità: iscrizione registro imprese, albo nazionale

10. Alternative alla Liquidazione

Prima della liquidazione giudiziale, valutare:

  • Composizione negoziata della crisi (artt. 12-23 CCII)
  • Accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII)
  • Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss CCII)

11. Costi e Contributo Unificato

Per la domanda di liquidazione giudiziale:

  • Contributo unificato: € 98,00
  • Marca da bollo: € 27,00
  • Diritti di cancelleria variabili
  • Compensi professionali secondo parametri forensi

12. Errori da Evitare

  • Mancata prova del superamento delle soglie
  • Documentazione incompleta sull'insolvenza
  • Omessa indicazione del domicilio digitale
  • Credito non sufficientemente documentato
  • Errore nella competenza territoriale
  • Mancato tentativo di recupero stragiudiziale

Attenzione: Questo è un modello generico di domanda di liquidazione giudiziale. Il contenuto deve essere personalizzato in base al caso specifico. La materia concorsuale è complessa e richiede sempre l'assistenza di un professionista specializzato. Con l'entrata in vigore del CCII sono state introdotte numerose novità procedurali che richiedono particolare attenzione.