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Cassazione: alcune riflessioni in tema di azione revocatoria avverso costituzione di fondo patrimoniale



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 27117 del 4 Dicembre 2013. Ilfondo patrimonialeè un particolare istituto giuridico, previsto dall'art. 167 codicecivile, costituito da beni, mobili e immobili, conferiti dai coniugie vincolati al fine di sostenere la famiglia. Per questa suapeculiare caratteristica i beni facenti parte del fondo, ex art. 170codice civile, non possonoessere pignorati senon perdebiti contratti esclusivamente per bisogni della famiglia.Nel caso di specie la banca creditrice dei coniugi aveva ottenuto inprimo grado la revoca, ex art. 2091 codice civile, degli atticostituenti fondo patrimoniale, dimostrando la dolosa affluenza alfondo di tutte le proprietà immobiliari dei coniugi, ad effettodella quale erano state sottratte importanti garanzie del credito.Avverso tale sentenza i soccombenti propongono ricorso in Cassazionecontestando l'errore commesso dal giudice del merito, cioè il nonaver raccolto elementi sufficienti “per stabilire unvalido raffronto tra importo del credito ipotecario ed effettivaconsistenza degli immobili destinati a fondo patrimoniale”.

Ilmotivo è considerato infondato. In primo luogo, non trovaaccoglimento la censura per la quale legittimatopassivo all'azione revocatoriaavanzata dall'istituto di credito sarebbe soltanto il marito, inqualità di firmatario del debito non onorato; per giurisprudenzacostante, essendo il fondo patrimoniale costituito da entrambi iconiugi, è legittimato passivo anche il coniuge non direttamentecoinvolto nelle operazioni negoziali. In secondo luogo, al di là delvizio formale riscontrato dalla Suprema Corte in merito allaformulazione del quesito di diritto – poiché all'epoca dei fattitale norma era ancora in vigore – la Corte spiega comunque come nonsia affatto decisiva la carenza di elementi presuntivi, a dire delricorrente, non considerati nella decisione impugnata. Infine, laprova della “dolosapreordinazione” dellacostituzione del fondo rispetto alla contrazione del debito vainserita in un contesto temporale che tengo conto del momentodella nascita stessa del credito,“e non anche a quello della scadenza dell'obbligazionedel debitore principale”.


Data: 08/12/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi