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Cassazione: No all'utilizzo del collare antiabbaio. E' maltrattamento animali



di Marco Massavelli - L'uso del collareantiabbaio,a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla suaefficacia, rientra nella previsionedel codice penale chevieta il maltrattamentodegli animali. E' ilprincipio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, conla sentenza 7 settembre 2013, n. 38034.

Il caso riguardava un soggettoritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 727,comma 2, codice penale, perchèdeteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura eproduttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico alfine di reprimere comportamenti molesti. Dagli accertamenti risultavache non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di taledispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonchècontrario alla natura del cane. L'attualearticolo 727, codice penale, prevede due ipotesi di contravvenzioni:l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto dellanorma) e la detenzione di essi "incondizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravisofferenze”.

L'articolo727, codice penale, prevede:

Art.727.
Abbandono di animali.

Chiunqueabbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini dellacattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detieneanimali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttivedi gravi sofferenze.

LaCorte di Cassazione ha affermato che l'uso del collare antiabbaio,a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla suaefficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta ilmaltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24gennaio 2007, dep.13 aprile 2007). Inparticolare, l'articolo 544-ter, codice penale, “Maltrattamentidi animali”, prescrive:

Art.544-ter.
Maltrattamentodi animali.

Chiunque,per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animaleovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o alavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punitocon la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a15.000 euro.
Lastessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanzestupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti cheprocurano un danno alla salute degli stessi.
Lapena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo commaderiva la morte dell'animale.


Ilprincipio di diritto era stato affermato in relazione al semplice"uso" del collare antiabbaio.Il Collegio, dandosostanzialmente continuità al precedente orientamento, ritiene cheil collare elettronicosia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fondasulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite uncomando a distanza,si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi insostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieveo forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del canepoichèla somministrazione di scariche elettriche per condizionarne iriflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamentidesiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia,depressione ed anche aggressività. Nel caso di specie, il canedell'imputato al momento del rinvenimento mentre vagava incustoditosulla pubblica via, era provvisto di collare con dispositivoelettrico e l'uso di tale collare produce effetti difficilmentevalutabili sul comportamento dell'animale, talvolta reversibili,altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento.

Deve richiamarsi, quindi, ilcontenuto dell'ordinanza del Ministero della Salute che proibiscel'uso di tali dispositivi, non potendosi giustificare detta condottaillecita anche se l'animale ha un'indole docile e remissiva.

Data: 15/11/2013 10:30:00
Autore: C.G.