Cassazione: si può revocare l'assegnazione della casa familiare se il figlio cessa la convivenza
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 24510 del 30 Ottobre 2013. Qualisono i criteri che inducono il giudice all'assegnazione della casafamiliare all'uno o all'altro coniuge? In caso di separazioneo divorzio, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei duegenitori avviene sulla base del preminente interesse dei figli:l'immobile spetta all'ex coniuge che convive con la prole, nonimporta se i figli abbiano raggiunto la maggiore età rilevando alcontrario il loro grado di indipendenza economica. Ma quidiuris se, come nel caso in oggetto, il figlio convivente cessala coabitazione rendendosi indipendente?
La c.d. “sezionefiltro” della Suprema Corte ha dichiarato palesemente infondatal'opposizione dell'ex coniunge coabitante alla decisione, adottatadal giudice del merito, di revocare detta assegnazione di casafamiliare per cessata convivenza del figlio a carico. Non solo:confermando la sentenza impugnata la Cassazione ha altresìlegittimato la contestuale revoca dell'obbligo al versamentodell'assegno di mantenimento periodico a favore del figlio perintervenuta mutazione delle condizioni di fatto. Inoltre,l'accertamento della circostanza sopravvenuta di cessata coabitazioneè elemento riservato al potere istruttorio del giudice del merito,il quale, motivando adeguatamente la propria decisione, resta liberonella sua prudente e discrezionale valutazione della prova. Essendoil ricorso palesemente infondato, la stessa sezione condannail ricorrente all'integrale sopportazione delle spese di giudizio.
Data: 31/10/2013 23:05:00Autore: Licia Albertazzi