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Cassazione: se l'assenza è dovuta a mobbing, il licenziamento è illegittimo



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 22538 del 2 Ottobre2013. Mobbinge superamento del periodo di comporto: se il ctu accerta ilnesso causale intercorrente tra le assenze reiterate e insanitàdell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro non può intimarelegittimo licenziamento.

Ildipendente ricorre avverso il licenziamento denunciando reiteratecondotte vessatorie, attuate dal datore di lavoro con diversemodalità: ripetuti richiami disciplinari non giustificati;sottoposizione e continue visite fiscali in pendenza di malattia;continue pressioni psicologiche che, alla lunga, ne avevanodeterminato gravi conseguenze sul suo equilibrio psicofisico. Leassenze per malattia erano dunque aumentate, determinando infinel'intimazione di licenziamento per superamento del periodo dicomporto. Il tribunale ha valutato le sanzioni irrogate dal datore dilavoro sicuramente sproporzionate nonché discriminatorie; e hadichiarato che il periodo di malattia, causato da problemipsicologici determinati da tale condotta datoriale, non eraimputabile al periodo di comporto. Di conseguenza, il licenziamentoera da considerarsi illegittimo. La sentenza, impugnata, vieneconfermata anche in secondo grado; la società propone quindi ricorsoin Cassazione. Secondo il ricorrente il giudice del merito, inspregio al principio d'impulso di parte e di libera ricerca dellaprova, si era ripetutamente sostituito al lavoratorenell'individuazione della stessa, disponendo altresì la ctu cheavrebbe confermato il collegamento tra assenze per malattia evessazioni psicologiche subite. Il giudice si sarebbe spinto oltrel'esercizio di meri poteri esplorativi, sostituendosi di fatto alricorrente.

LaCassazione rigetta il ricorso. Ricorda come sia peculiarità del ritodel lavoro “l'esigenza di contemperare il principio dispositivocon quello della ricerca della verità materiale, allorchè lerisultanze di causa offrano significativi spunti di indagine”rendendo legittimo, ed anzi doveroso, il fatto che il giudice,“anche iin grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputiinsufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere diprovvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da talemateriale probatorio (…) idonei a superare incertezza sui fatticostitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti sianostati puntualmente allegati”. Caratteristica del rito dellavoro è infatti il potenziamento del potere officioso delgiudice, legittimato, ove le prove allegate dalle parti neoffrano l'opportunità, alla ricerca della verità, avvenuta nel casoin oggetto attraverso la nomina d'ufficio del consulente tecnicod'ufficio.

Data: 07/10/2013 12:20:00
Autore: Licia Albertazzi