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Cassazione: per la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente individuare l'errore oggettivo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 21950 del 25 Settembre 2013. E'legittimo impugnare la delibera condominiale confermante tabellamillesimale se alcuni vani di proprietà esclusiva sono di fattoinutilizzabili? Il condomino interessato ha agito in tal modo poichél'inutilizzabilità di tali spazi è derivata da causa a lui nonimputabile; inoltre, il calcolo dei millesimi sarebbe stato erratopoiché sarebbero stati inclusi altri spazi di fatto non interessatidai servizi comuni. Ha dunque richiesto al giudice di primo grado diprocedere al ricalcolo. La domanda veniva rigettata sia inprimo che in secondo grado, poiché l'appellante non avrebbe“evidenziato l'eventuale divergenza tra il valore effettivodelle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esseattribuito nelle tabelle millesimali in parola”. L'interessataricorre dunque in Cassazione lamentando il gravoso edingiustificato onere probatorio posto a suo carico dal giudicedel merito.

La ricorrente non haproceduto ella stessa a ricalcolare gli importi dovuti ma si èlimitata a provare l'esistenza di un errore oggettivo nellacompilazione delle tabelle millesimali: tanto basta a determinare, incapo al giudice, l'onere di procedere a revisione delle tabellestesse. Ella ha tuttavia dimostrato in entrambi i gradi di giudizioquali fossero nello specifico gli errori riscontrati. “Sitratta di errori obiettivamente verificabili,costituenti il presupposto per richiedere la revisione delle tabellemillesimali”. E' eccessivamente gravosa la prova dellaquantificazione di tale divergenza effettiva, avendo la ricorrentepienamente raggiunto la prova richiesta dalla legge. Spetta algiudice “verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo contodi tutti gli elementi oggettivi (...) incidenti sul valore effettivodi esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli erroririscontrati”. Spetta dunque al giudice l'onere delricalcolo, essendo sufficiente che l'interessato provi la sussistenzadi oggettivi errori di calcolo.

Data: 27/09/2013 21:40:00
Autore: Licia Albertazzi