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Cassazione: chiarimenti in merito alla simulazione dell'aumento di capitale e del conferimento in natura



di Francesca Tessitore - Cassazione civile,sez. I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17467. Un socio di s.r.l. detenuta al99,5%, conferisce, a seguito di aumentodi capitale, l'azienda agricola di sua proprietà con un patto nel quale “si affermava che l'azienda rimanevanell'esclusiva disponibilità del conferente, che si riservava anche diprocedere alla vendita degli immobili senza necessità di preventivo assenso daparte della società, che s'impegnava a formalizzare gli atti necessari.” La Suprema Corte, ha rilevato che“non si dà simulazione del conferimentosenza simulazione dell'aumento di capitale, e senza accordo simulatorio,richiesto, del resto, persino nel caso della simulazione degli atti unilaterali(…). E l'accordo simulatorio non può che investire, al tempo stesso, ilconferimento e l'aumento di capitale sociale, nella quota attribuita alconferente.” In merito quindi alle parti dell'accordo simulatorio, sollevandosi l'ipotesi che i contraenti sono,almeno in parte, coincidenti, la Suprema Corte ha stabilito “che l'eventuale accordo simulatorio dovrebbeintervenire tra il conferente e la società, ma il vero problema, per laconfigurabilità della simulazione del conferimento, è l'identificazione dell'organo (…)”. La Suprema Corte ha quindienunciato i seguenti principi di diritto:

- esiste un collegamento negoziale tra la delibera di aumento di capitale ed ilconferimento con il quale il socio sottoscrive la propria quota;

- l'amministratore della società,in quanto soggetto non dotato di poteri di legale rappresentanza in merito alleoperazioni necessarie ai fini dell'esecuzione della delibera di aumento delcapitale, non può rappresentare la società “nellastipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.”

Data: 04/08/2013 10:30:00
Autore: C.G.