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Il contratto d'albergo

Il contratto di albergo non è definito da una norma specifica, ma di esso sono disciplinati solo alcuni aspetti particolari, come il deposito di oggetti


Cos'è il contratto di albergo

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Il contratto di albergo non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile, né nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori che conosce una ampia diffusione nella pratica sociale.

Sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente definiscono il contratto di albergo come quel contratto con cui un soggetto, detto albergatore, si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e facere, caratterizzate dall'uso dell'alloggio cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali quali la pulizia dell'alloggio, l'uso di servizi, il vitto, il parcheggio dell'autoveicolo…

Si tratta, dunque, di una figura contrattuale complessa, questo perché il suo contenuto consiste in prestazioni molteplici. In generale, perché si possa parlare di contratto di albergo devono sussistere le obbligazioni di prestare l'alloggio e le prestazioni necessarie collegate alla fornitura dell'alloggio. Va, comunque, evidenziato che l'albergatore non è tenuto a compiere anche le altre prestazioni accessorie, se non richieste, così, come il cliente non è obbligato ad avvalersi di tutti quei servizi che la struttura ricettiva gli offre (ristorante, bar, uso del telefono…).

Va osservato che la nozione e la disciplina prevista per il contratto di albergo vale per tutte le strutture ricettive, a prescindere dalla terminologia impiegata per indicarle, vale a dire hotel, bed &breakfast, motel, campeggio…

La forma

Il contratto di albergo è un contratto a forma libera che può concludersi per iscritto tramite telegramma, fax, lettera cartacea o elettronica, ovvero verbalmente, di persona o telefonicamente o, infine, attraverso un comportamento concludente. In questo ultimo caso, non è sufficiente l'ingresso nei locali dell'albergo, ma occorre, invece, che sia formulata la richiesta di alloggio e che vi sia la relativa disponibilità, indipendentemente dalla concreta assegnazione e, a maggior ragione, dell'occupazione dell'alloggio. Chi scrive ritiene che la forma scritta sia da preferire perché nel caso in cui dovessero sorgere, successivamente, contrasti circa l'esistenza dell'accordo, i termini, le modalità d'esecuzione del contratto, lo scritto costituirà prova inconfutabile delle reciproche obbligazioni e diritti. Il contratto d'albergo può, anche, concludersi per via telematica ovvero mediante la compilazione degli appositi moduli reperibili sui siti internet degli alberghi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni della Direttiva sul commercio elettronico CE 31/2000, recepita dall'ordinamento italiano con d.lgs. 70/2003, secondo cui l'albergatore deve dare conferma dell'ordine al cliente senza ritardo e per via elettronica.

Le parti del contratto di albergo

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Passiamo ora ad esaminare le parti del contratto. Esse sono:

L'albergatore

L'albergatore è qualificabile come imprenditore commerciale, id est come un soggetto dotato di un apparato organizzativo che svolge attività economica, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Elementi caratterizzanti tale figura, secondo le definizioni di imprenditore e di impresa commerciale fornite dal nostro legislatore agli artt. 2082 e 2195 c.c., sono:

l'esercizio di un'attività economica, consistente nell'esercizio di atti (rectius: affari) volti al raggiungimento di uno scopo comune, generalmente considerato di lucro;
l'organizzazione dell'attività economica, cioè l'esercizio di un'attività economica;
lo svolgimento di un'attività economica, diretta a realizzare uno scambio di beni o servizi tra l'imprenditore e i terzi;
la professionalità nell'esercizio dell'attività economica, consistente nella continuità ed abitualità e non nel mero svolgimento occasionale.

L'impresa alberghiera rientra, inoltre, tra quelle che la Legge quadro per il turismo (Legge 17maggio 1983, n. 217) definisce "imprese turistiche" cioè imprese che "svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici" (art. 5, comma 1); essa è, quindi, diretta ad offrire ospitalità retribuita in forma organizzata.

Gli alberghi, in base alla Legge summenzionata, sono, quindi, strutture ricettive e, precisamente, secondo la definizione contenuta nell'art. 6, comma 2, "esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile".

Quale imprenditore commerciale all'albergatore sono, dunque, applicabili le norme generali in materia di impresa; ciò sta a significare che in caso di insolvenza, pertanto, anche l'albergatore sarà soggetto al fallimento ed alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla c. d. Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267).

Il cliente

Cliente è colui che beneficia dei servizi di ospitalità offerti dall'albergatore. Non sempre coincide con il contraente dal momento che il contratto può essere concluso da una persona fisica o giuridica che non corrisponde al fruitore del servizio (si pensi all'ipotesi di prenotazione alberghiera effettuata da una agenzia di viaggio).

Quando si perfeziona il contratto di albergo

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Sia in dottrina che in giurisprudenza non è pacifico il momento in cui il contratto d'albergo può dirsi concluso. Sul punto vi sono due teorie: la prima individua nella prenotazione del cliente il momento nel quale il contratto si perfeziona, la seconda, invece, qualifica la prenotazione del cliente come un atto preparatorio dal quale possono scaturire obbligazioni a carico et dell'albergatore et del cliente. Tale teoria ritiene, dunque, che il momento conclusivo del contratto d'albergo coincide con il momento dell'arrivo del cliente. In generale, ai sensi dell'art. 1326 comma 1, c.c. "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

Alla luce di ciò, appare più corretto sostenere che il momento perfezionativo del contratto è costituito dalla prenotazione del servizio da parte del cliente.

Ma qual è la funzione della prenotazione?

La prenotazione ha la funzione di accettazione di una proposta contrattuale, formulata in questo caso dall'albergatore. Il contratto si intende, quindi, concluso quando l'albergatore ha avuto conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione. Nell'ipotesi in cui il cliente arrivi in albergo senza prenotazione alcuna, il contratto si intende concluso quando il cliente accetta la tariffa offerta dall'albergatore e occupa l'alloggio assegnato.

L'accettazione del cliente

Sul punto la Suprema Corte è giunta alla medesima conclusione individuando il momento conclusivo del contratto con l'accettazione da parte del cliente o dell'agenzia di viaggio dell'offerta dell'albergatore e questo vale anche per una prenotazione effettuata per un periodo futuro e indipendentemente dall'assegnazione o dalla occupazione della camera (Cassazione civile, terza sezione, n. 707 del 22 gennaio 2002; Cassazione civile, terza sezione, n. 17150 del 3 dicembre 2002; Cassazione civile, terza sezione, n. 6633 del 18 Luglio 1997).

Non essendo un contratto formale, l'accettazione da parte del cliente può avvenire verbalmente; è ammessa l'accettazione anche mediante l'uso del mezzo telefonico. Ma l'albergatore può richiedere espressamente per l'accettazione la forma scritta e, pertanto, l'accettazione del cliente non ha effetto se data in forma diversa (art. 1326, comma 4 c.c.). Va osservato che nulla vieta all'albergatore di rinunciarvi, accontentandosi dell'adesione manifestata in forma diversa.

L'accettazione del cliente non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art 1326, comma 5 c.c.); questo si verifica soprattutto con le agenzie di viaggio per la prenotazione di gruppi, la cui negoziazione può essere molto complessa.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.

L'albergatore può tuttavia impegnarsi a tener ferma la proposta per un certo periodo di tempo (questo si verifica solitamente per le prenotazioni di gruppi), per cui l'albergatore rimane vincolato alla propria offerta, mentre la controparte è libera di accettarla o meno nel termine fissato.

Naturalmente, in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), è un dovere avvertire in caso di rinuncia o impedimento. Con la prenotazione, dunque, l'albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.

La prenotazione alberghiera

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A seconda che la prenotazione sia accompagnata o meno dal versamento di una somma, essa assume contenuti e conseguenze diverse. Distinguiamo tra prenotazione semplice e prenotazione rafforzata.

La prenotazione semplice

La prenotazione pura e semplice è la prenotazione non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito. Essa si verifica quando per prenotare un alloggio in albergo e concordare i servizi e il prezzo si utilizza il mezzo telefonico.

Si è in presenza, in questo caso, di una prenotazione tutta verbale che genera obblighi solo in capo all'albergatore, il quale rimane obbligato a concludere il contratto definitivo. Il cliente, viceversa, rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata.

Chi scrive consiglia, al fine di conservare traccia documentale degli accordi , di confermare con l'invio di un fax il contenuto degli accordi raggiunti vale a dire data di arrivo e partenza, prezzo, eventuali servizi accessori, ecc... Ciò, anche, se l'albergatore non lo richieda espressamente. Il ricevimento di quel fax darà maggiore tranquillità sia all'albergatore (che sarà indotto a dare maggiore credibilità alla prenotazione scritta), sia al cliente-viaggiatore (che avrà una "prova" del proprio diritto). In mancanza di documentazione scritta, se quando arriviamo in albergo tutte le camere sono già assegnate ad altri, non c'è alcun rimedio. In questi casi gli albergatori si tutelano, inserendo nel contratto un c.d. time limit; cioè la camera viene tenuta a disposizione del cliente- viaggiatore fino ad un determinato orario (in genere le 18.00 del giorno di arrivo). Il time limit configura un termine essenziale, possiamo qualificarlo come un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto (art 1457 c.c.). Si tratta di termine soggettivo in quanto sono le parti che collegano all'infruttuosa scadenza del termine gli effetti di risoluzione del contratto. La violazione del time limit comporta, dunque, lo scioglimento del contratto senza che a tal fine sia necessaria una pronuncia giudiziale o un atto del creditore; si tratta di una risoluzione di diritto.

Se al momento della prenotazione, non viene fatta menzione alcuna del time limit, il contratto si intende invece tacitamente sottoposto alla condizione sospensiva dell'arrivo del cliente. I clienti cioè condizionano tacitamente l'efficacia o la risoluzione del contratto a tale evento. Trattasi di condizione potestativa, cioè dipendente dalla volontà di una delle parti, ma non meramente potestativa perchè per il cliente non è indifferente compiere l'attività posta come condizione (art. 1355 c.c.).

La prenotazione rafforzata

La prenotazione rafforzata è la prenotazione accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito. In questo caso si crea a carico di entrambe le parti un vincolo giuridico di carattere bilaterale che comporta inadempimento contrattuale nel caso in cui non venga rispettato; pertanto, l'albergatore ha l'obbligo di tenere la camera a disposizione e il cliente ha l'obbligo di presentarsi o disdire entro i termini fissati. La disdetta di una della parti deve essere considerata inadempimento contrattuale.

L'importo della caparra è stabilito dall'accordo delle parti. Si noti, peraltro, che nelle prenotazioni di gruppo, oltre al versamento della caparra, è spesso richiesto il pagamento anticipato totale, in genere da effettuarsi in più saldi.

In alternativa al versamento della caparra, soprattutto per prenotazioni individuali, l'albergo richiede una carta di credito a garanzia su cui verrà eventualmente addebitata la penale dovuta per la mancata cancellazione o il mancato arrivo.

Se, invece, agli accordi verbali l'albergatore chiede di fare seguire l'invio di una somma, comunque denominata (acconto, caparra, deposito), ciò significa che l'impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti. In questo caso l'obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l'inadempimento dell'albergatore mancata disponibilità della camera), sia per l'inadempimento del cliente (mancata presentazione in albergo).

Va precisato, tuttavia, che questa distinzione tra "prenotazione semplice" e "prenotazione rafforzata o con anticipazione di somme", con le diverse conseguenze descritte, non è condivisa da tutta la giurisprudenza, una parte della quale ritiene che la prenotazione rappresenti in ogni caso una conclusione di contratto, e che, quindi, generi sempre obbligazioni a carico di entrambe le parti.

Efficacia del contratto tra le parti

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Una volta concluso, il contratto ha tra le parti forza di legge (art 1372 c.c.); cioè vincola i contraenti a rispettare l'impegno assunto nel contratto. Le parti non possono, infatti, sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.

Fra le cause di risoluzione ammesse dalla legge è però espressamente disciplinato il recesso convenzionale (quello cioè previsto contrattualmente con apposita clausola ex art. 1373 c.c.). Nel contratto d'albergo è generalmente stabilita una data entro la quale il cliente può cancellare la camera (quindi recedere dal contratto) senza incorrere nella applicazione di penale (nella prassi per prenotazioni individuali in genere non oltre 24 ore prima dell'arrivo).

Nei contratti di durata, come il contratto d'albergo, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art 1373, comma 2 c.c.). Pertanto, nel caso di riduzione del numero dei pernottamenti o di altri servizi accessori (ad es. servizi di ristorazione) il cliente ha l'obbligo di pagare per i servizi usufruiti e l'albergatore di fornire quelli in corso. In tali casi si configura però un inadempimento, ancorché parziale, che può comportare un risarcimento.

Obblighi delle parti del contratto di albergo

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Gli obblighi a carico del cliente e dell'albergatore sono strettamente legati al libero e utile godimento dell'alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti di locazione, appalto e somministrazione.

Gli obblighi dell'albergatore

Quanto agli obblighi che l'albergatore assume con questo contratto, essi sono:

L'albergatore ha poi l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio. Il rifiuto è legittimo solo in mancanza di alloggi disponibili e, nel caso, di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S.).

Gli obblighi di protezione

Soffermandoci in particolare negli "obblighi di protezione", questi si sostanziano nel dovere, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti garantendo l'incolumità fisica del cliente. Si ritiene così, ad esempio, responsabile l'albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o, ancora, per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L'albergatore è esonerato, in toto o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è riconducibile alla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso. L'eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è riconducibile, senza ombra di dubbio, nell'ambito della cosiddetta responsabilità contrattuale.

La ratio della responsabilità dell'albergatore in commento va individuata nel fatto che il cliente entra in una struttura all'interno della quale non può esercitare alcuna forma di controllo. Egli ha, pertanto, diritto al risarcimento poiché non è in grado di salvaguardare da pericoli se stesso e i propri beni. Il cliente non si trova nella propria abituale abitazione dove ha eventualmente collocato dispositivi idonei a preservarlo da eventuali furti e danneggiamenti. In sostanza il cliente si è completamente affidato ad un altro soggetto, l'albergatore, il quale sarà tenuto in ogni modo a garantirgli un soggiorno sicuro. Il verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergatore e va, perciò, necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento: si parla in questo caso di responsabilità oggettiva nel senso che la responsabilità si fonda soltanto su di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività alberghiera.

Gli obblighi del cliente

Quanto agli obblighi del cliente questi sono:

Per quanto riguarda il pagamento, va osservato che secondo quanto disposto dall'art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo (per esempio il bagaglio, l'autovettura introdotta nel parcheggio dell'albergo, i valori consegnati in deposito, ecc.), sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi. Su di esse ha come si dice, diritto di preferenza; ovvero il diritto ad essere preferito agli altri eventuali creditori del cliente. Tale credito, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.). Si tratta di prescrizione relativa: l'albergatore può sempre dimostrare che il pagamento non è avvenuto. Naturalmente l'onere della prova, in questo caso, è a suo carico.

L'adempimento del contratto di albergo

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L'albergatore e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e nell'adempimento delle obbligazioni l'albergatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale (art. 1176 co. 2 c.c.).

Il modo normale di estinguere le obbligazioni è l'adempimento.

Nel contratto de quo l'adempimento contrattuale si verifica da parte del cliente quando questi corrisponde la tariffa concordata, mentre da parte dell'albergatore con la prestazione dei servizi indicati nel contratto (es. prima colazione…).

Talvolta accade che l'albergatore possa ospitare il cliente solo per un numero di notti inferiori a quelle prenotate o che il cliente all'arrivo diminuisca il numero dei suoi pernottamenti: in questo caso si verifica un adempimento parziale.

Ai sensi dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale configura un inesatto adempimento che il creditore può legittimamente rifiutare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso non è necessario alcun accertamento da parte del giudice; l'intervento del quale sarà, invece, necessario nell'ipotesi in cui dovrà giudicare la responsabilità del debitore per i danni. Nella pratica il rifiuto di un adempimento parziale è ipotesi infrequente, salvo, comunque, il risarcimento del danno o l'applicazione della clausola penale.

Tempo dell'adempimento

Se non è determinato il tempo in cui il pagamento deve essere corrisposto, l'albergatore può esigere il pagamento immediatamente (art. 1183 c.c.) o, comunque, non oltre il rilascio dell'alloggio.

Tuttavia, le parti possono accordare un termine per il pagamento (per i c.d. pagamenti a sospeso). L'albergatore non può allora esigere la prestazione prima della scadenza (art. 1206 c.c.), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.).

Risoluzione del contratto d'albergo

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Causa di risoluzione tipica del contratto è l'inadempimento.

Trattandosi, però, anche di contratto commutativo a prestazioni corrispettive è applicabile la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità, anche se sono fattispecie piuttosto infrequenti.

Tra gli inadempimenti più comuni da parte del cliente sono da indicare:

Tra gli inadempimenti più comuni dell'albergatore vanno menzionati:
Il mancato arrivo del cliente e la mancata predisposizione della camera configurano un inadempimento totale; mentre si configura un inadempimento inesatto quando il cliente soggiorna per un numero di notti inferiori a quelle prenotate oppure quando l'albergatore sistema il cliente in un alloggio di categoria inferiore rispetto alla camera prenotata. Si ha, invece, inadempimento relativo quando la prestazione è provvisoriamente ineseguita, ad esempio nel caso in cui il cliente prenotato per più giorni si presenta in albergo il giorno successivo, ovvero rilascia la camera prima, in anticipo.

Risarcimento danni

Pertanto, le parti albergatore-cliente hanno il dovere di eseguire esattamente le prestazioni dedotte in contratto. La parte che non adempie alle proprie obbligazioni è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (art 1218 c.c.).

Per quanto riguarda le norme sul deposito alberghiero si osserva che sono inderogabili e l'albergatore non può, quindi, esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del cliente. Pertanto, sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (1785 quater c.c.).

L'overbooking

Nel caso di overbooking (sovraprenotazione), la forma più comoda di risarcimento e più utile anche per il cliente, è quella in forma specifica: l'albergatore inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.

Se l'albergatore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto di tale offerta sarebbe contrario alla buona fede. E' da escludere, invece, che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato. In tali casi si è in presenza di un accordo tra albergatore e cliente sul risarcimento in forma specifica; tale accordo integra un contratto innominato avente causa risarcitoria.

L'albergatore può sostituire la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella dovuta. Ciò si verifica quando l'albergatore non dispone della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola). In tal caso è bene che la tariffa pagata dal cliente subisca una riduzione; riduzione che deve essere proporzionale in base alla reale inesattezza qualitativa della prestazione fornita dall'albergatore.

Entità del danno da inadempimento

Come abbiamo visto, nel caso di inadempimento del cliente (mancata cancellazione o mancato arrivo), l'entità del danno è in genere già preventivamente fissato dall'albergatore con la previsione di apposita clausola penale (per le prenotazioni individuali è in genere pari alla tariffa di una notte). Se, invece, è versata una caparra confirmatoria, l'albergatore ha diritto di trattenerla a titolo di risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo. Se, invece, manca una preventiva determinazione dell'entità del risarcimento, non c'è uniformità di soluzioni. In questo caso è prassi dell'attività alberghiera, quantificare il risarcimento al costo di un pernottamento.

Secondo il codice di comportamento ECTAA HOTREC, deve equivalere alla tariffa della camera per un minimo di una notte e un massimo di tre notti.
Secondo il disposto del Règlement international de l'hotellerie del 1954, l'indennizzo è limitato al costo di una giornata di soggiorno.

Secondo la Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può ammontare all'intero costo del soggiorno per i rinunzianti: dallo stesso devono essere detratte, quantomeno, le spese che l'albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto. Anche secondo Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l'entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; "la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore… E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi".

Data: 27/03/2020 16:00:00
Autore: Luisa Camboni