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Cassazione: licenziamento inefficace da diritto al risarcimento del danno



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 17122 del 10 Luglio 2013.Nel caso di specie un lavoratoreagisce avverso il proprio datore di lavoro lamentando l'inefficacia del licenziamento intimato poiché non sono stati comunicati i motivi del recesso. IlTribunale accoglie la domanda mentre la sentenza viene riformata in appello.Così il lavoratore ricorre per Cassazione denunciando violazione di legge peromessa specifica dei motivi, richiesti espressamente dal lavoratore, da partedel datore. La questione verte sulla validità o meno dell'atto intimante illicenziamento; se cioè esso, in mancanza di tali elementi, sia nullo o, alcontrario, sia meramente irregolare ma idoneo a produrre gli effetti suoipropri.

La Suprema Corte, dopo aver analizzato l'orientamentogiurisprudenziale nel tempo contrastante, ha confermato come la stessa giurisprudenzasi sia attestata su un determinato principio. “Vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneitàdel licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro noncomporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzionimaturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimentodel danno da determinare secondo le regole in materia di inadempimento delleobbligazioni”. Di conseguenza, “non èapplicabile la disciplina sanzionatoria prevista (…) per il licenziamento privodi giusta causa o di giustificato motivo, ma, nel caso di difetto di attuazionedella prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore hadiritto al risarcimento del danno, normalmente quantificabile con riferimentoalle retribuzioni perse”. Per i rapporti di lavoro non rientranti nellatutela reale occorre quindi risolvere la questione seguendo dette indicazioni. LaSuprema Corte cassa la sentenza rinviandola al giudice d'appello.

Data: 14/07/2013 08:00:00
Autore: Licia Albertazzi