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Assegno divorzile: per liquidarlo si tiene conto anche della durata del matrimonio



di Marco MassavelliCorte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 16598 del 3 Luglio 2013. Ai fini del riconoscimentodell'assegno di divorzio, devono essere tenuti in considerazione nonsoltanto i redditi e le sostanze del richiedente, ma anche quellidell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai finidell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia aifini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento dellasituazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento delvincolo. Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia incostanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne le condizioni economiche dicui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamentedestinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre perpoter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha incisosulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettivepotenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni edintroiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore. E' quantostabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 3 luglio 2013, n. 16598.

Ai sensidell'articolo 5, legge 898/1970, l'accertamentodel diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato verificandol'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore divita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e che sarebbepresumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio o qualepoteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettativematurate nel corso del rapporto, mentrela liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta tenendo conto dellecondizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributopersonale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e allaformazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito dientrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla duratadel matrimonio.

Data: 15/07/2013 10:20:00
Autore: C.G.