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Cassazione e contratti di locazione: la disdetta a mezzo lettera raccomandata non è requisito essenziale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile,sezione terza, sentenza n. 13449 del 29 Maggio 2013.Nelcaso in oggetto l'ex conduttrice di un immobile ricorre avverso la sentenza dimerito che avrebbe confermato la validità della disdetta inviata dal locatore,lamentando mancata legittimazione a disdire nonché errata modalità dicomunicazione della stessa. Entrambi i gravami vengono rigettati poiché affermala Corte che l'alienante avrebbe concluso con l'acquirente, contestualmentealla stipula del preliminare di vendita, contratto di mandato al fine ditrasmettere alla conduttrice idonea disdetta; cedendo il bene locato ilvenditore non avrebbe quindi perso qualsiasi potere in merito all'interruzionedel rapporto di locazione interessante l'immobile alienato.

In realtà propriola presenza di un preliminare di vendita, portato a conoscenza dellaconduttrice, è presupposto idoneo a formare nella stessa il convincimento chein esso fosse presente mandato sottoscritto dall'acquirente, la cui vigenzasarebbe perdurata anche nella stipula del definitivo.

Perquanto riguarda il secondo motivo di gravame, la Suprema Corte ricorda come nelcampo delle locazioni giurisprudenza consolidata abbia confermato il principiodi libertà delle forme: la disdetta costituisce un “atto negoziale unilaterale e recettizio,espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore econcretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire laprosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo; atto che puòessere comunicato in qualsiasi modo, purchè idoneo a portare a conoscenza delconduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto allascadenza”. Inoltre, “la suacomunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall'art. 3 della legge n.392 del 1978, peraltro abrogato dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, non èforma prescritta a pena di nullità”.

LaCassazione rigetta quindi il ricorso confermando gli effetti della sentenza dimerito.

Data: 03/06/2013 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi