Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: impugnabilità del lodo irrituale per errore di fatto



di Licia Albertazzi -Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenzan. 13418 del 29 Maggio 2013.L'arbitrato irrituale è una forma digiudizio promosso dagli interessati e regolamentato dal compromesso, accordonegoziale sottoscritto dalle parti stesse che si impegnano a rispettare lastatuizione del collegio. Nel caso in oggetto i privati propongono ricorsoavverso la sentenza di merito che li vedeva soccombenti a seguito di azione diaccertamento di mancata esecuzione di lodo irrituale promossa dal condominio. LaCorte si sofferma su uno dei motivi di gravame presentati dai ricorrenti: l'impugnabilitàdel lodo irrituale per errata applicazione della normativa di riferimento.

“Il lodo irrituale può essere impugnatoper errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degliarbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsarappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loroesame (c.d. errore di fatto) e non anche quando la deviazione attenga alla valutazionedi una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore digiudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per “erroresin iudicando”. Esso è impugnabilesoltanto per errore di fatto, quandocioè la volontà degli arbitri si è formata basandosi sull'errata percezionedella realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame. E' alcontrario esclusa se l'errore deriva da applicazione di norme giuridiche (c.d. errore di giudizio), con la conseguenzache lo stesso non è impugnabile, al contrario di quanto statuito dall'art. 829c.p.c. per il lodo rituale. Analogamente, il lodo da arbitrato irrituale non èimpugnabile semplicemente perché l'apprezzamento ivi contenuto differiscerispetto alle aspettative della parte impugnante.

“L'assunto errore del collegio arbitralenon avrebbe potuto comportare l'annullabilità del negozio arbitrale, deducibilesolo ove fosse caduto sulla relativa causa, sull'oggetto e sulle persone delnegozio stesso”. In definitiva,secondo la Suprema Corte, gli arbitri avrebbero rispettato i limiti del loromandato e non sarebbero caduti in errore di fatto.

Data: 02/06/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi