Cassazione e condominio: responsabilità solidale del proprietario o esclusiva del condominio? Cattiva manutenzione e difetto di costruzione
Come noto, ex art. 2051 cod. civ. laresponsabilità dei danni cagionati da cose in custodiaricade direttamente sul custode delle stesse. Nonostante il lastricosolare sia di proprietà di un singolo individuo, esso rimanetuttavia componente strutturale dell'immobile intero; a questecondizioni il condominio è identificato dalla giurisprudenza comecustode ai sensi dell'articolo sopra citato. In più, in corso dicausa la ctu ha rivelato che la causa delle infiltrazioni èda individuarsi non tanto in una cattiva manutenzione dell'impianto,quanto in un vizio strutturale del condominio stesso:la ridotta capienza di scarico e canalizzazione dei tubi condominialiha condotto ad un insufficiente smaltimento delle acque piovane. Laresponsabilità per cattiva manutenzione è ripartita tratutti i condomini e, quindi, è propria del condominio; nel casoinvece il danno fosse effettivamente causato da un vizio originariodi installazione dell'impianto, la responsabilità sarebbeesclusivamente del proprietario del lastrico solare. Nelle suemotivazioni tuttavia il giudice di merito non ha saputo confermare lasussistenza di errori di progettazione e installazione, facendonesoltanto riferimenti generici.
Proprio per l'assenza di una provadecisiva a carico del proprietario, ecco dunque che la Suprema Corterinvia la questione alla Corte d'Appello, cassando la decisione cheha imposto una responsabilità solidale tra condominio e proprietarioesclusivo.
Data: 07/05/2013 11:00:00Autore: Licia Albertazzi