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Cass. 783/2013 - CUSTODIA e MANUTENZIONE STRADE - Pneumatico sulla via - Responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A.



Corte di Cassazione, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783 - Presidente Giovanni Battista Petti, Est. Raffaella Lanzillo, con Alfonso Amatucci, Maurizio Massera e Paolo D'Amico a completare il collegio, ci aiuta ad approfondire la disamina della responsabilità civile del gestore della strada aperta al pubblico, a mente dell'art. 2051 Codice Civile.
Il caso è quello classico del pneumatico abbandonato sulla via: il proprietario della strada o chi la gestisce si salva sostenendo il caso fortuito? Come direbbe il grande Dott. Marco Rossetti, dipende! Già Licia Albertazzi, prendendo le mosse dalla pronuncia della Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2012, n.16540 (identico Presidente Giovanni Battista Petti, Estensore Giovanni Giacalone) ha avuto occasione, con il pregevole contributo pubblicato da questo Portale il 3 ottobre 2012 dal titolo "La P.A., la strada ed il risarcimento del danno ex art. 2051 C.C.", di delineare i capisaldi della complessa materia della tutela del demanio stradale e della viabilità. In quel caso era stata la presenza di ghiaia sull'asfalto di una via di Cagliari a provocare la caduta al suolo di un ciclomotorista
, che aveva risentito danni al mezzo e lesioni alla persona.
Le tipologie di responsabilità ruotano attorno ai due articoli del Codice Civile: 2043 e 2051.
La responsabilità incontra un limite nel caso fortuito: va ravvisato nel caso in cui il danno sia determinato da cause estrinseche alla struttura del bene o dal comportamento di terzi.
Nella pronuncia da cui parte la presente noterella vi è l'abbandono sulla pubblica via di un pneumatico. Ma, come sottolineava la predetta Autrice nella parte finale del saggio, entrano in gioco anche altre modalità, che nella fattispecie sono di tempo e di luogo, tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto e, quindi, eliminato con tempestività, neppure ove fosse stata erogata l'attività di controllo e di manutenzione più diligente possibile.
La strada è l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; più nel dettaglio, la sede stradale è costituita dalla superficie esistente entro i confini viari, ma anche dalla carreggiata e dalle fasce di pertinenza: talché, nel concetto di area stradale sono ricompresi banchine, cunette, fasce di sosta laterale, golfi di fermata, isole di canalizzazione, marciapiedi, parcheggi, piazzole di sosta, piste ciclabili.
La strada è pubblica quando rientra nel demanio ex art. 822 c.c. e risulta aperta al pubblico transito.
Problema un po' più articolato è delineare chi sia il custode della strada; talora la legge lo identifica in modo apodittico: di certo è il proprietario, che, oltre allo Stato, può essere la Regione, la Provincia (sin quando la terremo in vita) ed il Comune: nel caso della pronuncia evidenziata da Licia Albertazzi il Comune di Cagliari; quella sentenza ci aiuta a chiarirci le idee: "il concetto di custode, quale titolare del potere di custodia (di diritto, ma anche come disponibilità di fatto), che è potere funzionale, potere esigibile; ma tale funzione ed esigibilità - prosegue Cass. Civ. 16540/2012 - deve essere valutata in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale). Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che risponde della responsabilità oggettiva"; pertanto, l'esercizio del potere del giudice comporta che indaghi con riferimento al caso singolo. Ad esempio, nel caso di Cagliari si era all'interno della perimetrazione del centro urbano, talché ciò è sicuro indice di vigilanza e controllo costanti da parte del Comune. Si è incrinato e sgretolato il concetto, ma potremmo definirlo il mito, del "principio di autoresponsabilità" spesso utilizzato del tutto strumentalmente per esentare la Pubblica Amministrazione da responsabilità e ci si è spinti, nell'opera di restyling, all'inequivocabile apertura, databile 2006-2007, verso prospettive di operatività dell'art. 2051 c.c. sensibilmente più estese rispetto al pregresso filone giurisprudenziale.
Ho divagato e ritorno a Cass. 783/2013: convenuta è Autostrade per l'Italia S.p.A.; si verte fortunatamente in tema di soli danni alle cose, ascendenti a ben ventimila euro: l'autocarro Renault ATC di proprietà dell'azienda attrice TG.VEL di Sonia Sardi & C.
Importante l'orario del sinistro: h. 17:10 allorché l'autotrasportatore non ha potuto evitare l'impatto con un pneumatico con cerchione appartenente ad un mezzo pesante. L'ubicazione era sulla carreggiata ed all'interno di una galleria dal momento che i rilevamenti della Polstrada ponevano in risalto la presenza di scalfitture con abrasione impresse dal cerchione del pneumatico nelle adiacenze del tunnel.
L'ostacolo era, dunque, abbandonato sulla corsia dell'autostrada Savona/Genova percorsa dall'autista del pesante Renault di parte attrice. Il Tribunale di Genova respinge la domanda attorea e compensa le spese di lite; in sede di gravame l'impugnazione viene imperniata, a tacer d'altro, sull'orario delle quattordici di quello stesso giorno (29 aprile 2002): la convenuta Soc. Autostrade era stata avvertita della presenza dell'ostacolo ed anche un altro conducente di nazionalità francese aveva colliso contro il pneumatico. Appello Genova rigetta il gravame con aggravio per l'impugnante delle spese di lite.
Non resta che il ricorso per cassazione: a Piazza Cavour cambia tutto: unico motivo ancorato all'art. 2051 c.c. e fondato. L'onere della prova sia del caso fortuito che dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione è a carico del custode, che nel caso di specie è la Soc. Autostrade. Risponde così il Supremo Collegio degli Ermellini.

1.

Per escludere la responsabilità dell'ente gestore viario la Corte di Appello ligure avrebbe dovuto accertare inequivocabilmente l'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dalla ditta attrice (vale a dire la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale).

2

In alternativa la Corte territoriale avrebbe dovuto acclarare l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare il pericolo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto all'insorgenza dell'ingombro.

3

Data: 04/03/2013 16:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani